Corte costituzionale
Sentenza n. 149/2015
Corte cost., sent. 14 luglio 2015, n. 149
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 149/2015
- Data di deposito
- 14 luglio 2015
- Data di decisione
- 24 giugno 2015
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:149
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, legge della Regione Liguria n. 21 del 5 agosto 2014
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 17, comma 1, decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003
- direttiva CE n. 31 del 26 aprile 1999
- art. 1, comma 184, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 5, comma 1, bis, decreto legge n. 208 del 30 dicembre 2008
- legge n. 13 del 27 febbraio 2009
Massime
Massima n. 38483
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 5 della legge della Regione Liguria 5 agosto 2014 n. 21, che differisce fino al 31 dicembre 2014 e, per i comuni che si dotano di un crono programma di attuazione della gestione differenziata, fino al 31 dicembre 2015, l'entrata in vigore dell'obbligo di collocare in discarica esclusivamente rifiuti trattati. La norma censurata, introducendo l'art. 24- bis nella legge regionale n. 1 del 2014 in materia di gestione integrata dei rifiuti, consente ai comuni liguri il trattamento indifferenziato ben oltre il termine ultimo previsto dalla legge statale. L'art. 5, comma 1- bis , del d.l. n. 208 del 2008 infatti ha previsto tale possibilità solo fino al 30 giugno 2009 (termine prorogato rispetto a quelli precedenti del 30 dicembre 2008 e del 31 dicembre 2006, fissati rispettivamente dagli artt. 17, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2003 e 1, comma 184 della legge n. 296 del 2006). La disposizione censurata, dunque, consentendo lo smaltimento dei rifiuti con una modalità deteriore per l'ambiente oltre il limite temporale previsto, viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente. (Devono ritenersi assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità costituzionale dedotti in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost.) Sull'inquadramento della competenza esclusiva statale in materia di gestione dei rifiuti, v. le citate sentenze nn. 285/2013, 244/2011, 249/2009 e 62/2008. Sulla possibilità per le Regioni di fissare, in materia di tutela dell'ambiente, parametri più elevati di quelli stabiliti dalla legge statale, v. le citate sentenze nn. 285/2013 e 61/2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Liguria 5 agosto 2014, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 - Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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