Corte costituzionale
Sentenza n. 145/2015
Corte cost., sent. 9 luglio 2015, n. 145
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 145/2015
- Data di deposito
- 9 luglio 2015
- Data di decisione
- 10 giugno 2015
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:145
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 5, quater, decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012
- art. 4, comma 5, sexsies, decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012
- art. 4, comma 5, septies, decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012
- legge n. 44 del 26 aprile 2012
Parametri
Massime
Massima n. 38479
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 5- quater , 5- sexies e 5- septies , del d.l. 2 marzo 2012, n. 16 - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44 - impugnato, in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., nella parte in cui ha ridisegnato il regime fiscale speciale antecedentemente previsto per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico. Nella fattispecie, infatti, non si verte in un caso di evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione fra le disposizioni aggiunte e quelle originarie contenute nel decreto-legge. Anzitutto, le norme censurate rientrano tutte nella materia tributaria, richiamata nella premessa del d.l. impugnato, che dunque costituisce un punto di correlazione tra la disciplina introdotta in sede di conversione e quella dell'originario decreto. In secondo luogo, il nomen iuris della novella in esame appare del tutto assimilabile a quello della legge n. 413 del 1991, che prevedeva il precedente regime fiscale. Inoltre, considerato che, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, il contenuto del decreto-legge «deve essere [...] corrispondente al titolo», si deve ritenere che, abrogando e sostituendo il regime precedente, le norme censurate abbiano trovato nel contesto normativo in cui sono state inserite una sede idonea, in tal modo identificandosi un ulteriore profilo di omogeneità oggettiva. Infine, nel decreto-legge sono rinvenibili altre norme che riguardano la fiscalità immobiliare, quali, in particolare, quelle espresse dall'art. 8, comma 16, lettere e ), f ) e g ), in tema di immobili situati all'estero. La procedura parlamentare seguita non comporta l'illegittimità delle disposizioni impugnate in ragione della specificata correlazione oggettiva. Per l'affermazione che la violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost. si ravvisa «in caso di evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario decreto-legge, v. le citate sentenze n. 32/2014 e n. 22/2012. Per l'affermazione che la violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost. per difetto di omogeneità si determina solo quando le disposizioni aggiunte siano totalmente "estranee" o addirittura "intruse", cioè tali da interrompere, in parte qua , ogni correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione», v. la citata sentenza n. 251/2014.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 5-quater, 5-sexies e 5-septies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44, sollevata, in riferimento all'art. 77, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Novara con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2015.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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