Corte costituzionale

Sentenza n. 144/2015

Corte cost., sent. 9 luglio 2015, n. 144

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
144/2015
Data di deposito
9 luglio 2015
Data di decisione
10 giugno 2015
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Giuseppe Frigo
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:144

Norme oggetto del giudizio

  • Doc. IV-ter, n. 30-A, deliberazione del Senato della Repubblica del 20 dicembre 2012

Parametri

Massime

Massima n. 38477

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale ordinario di Roma nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla delibera di insindacabilità del 20 dicembre 2012 delle opinioni espresse da un proprio componente, convenuto in giudizio civile di danno, è ammissibile l'intervento del soggetto, parte del giudizio a quo , inciso dalle dichiarazioni del parlamentare. Infatti, la preclusione all'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi non opera quando, come nel caso di specie, l'oggetto del giudizio consista proprio nella affermazione o negazione dello stesso diritto di agire in giudizio di colui che pretende di essere stato leso dalla condotta in relazione alla quale si controverte nel giudizio costituzionale, se sia o meno coperta dalle immunità previste dalla Costituzione. Sul principio secondo cui il potere di intervento nei giudizi per conflitto di attribuzione non può essere precluso quando l'esito del conflitto è suscettibile di condizionare la stessa possibilità che il giudizio comune abbia luogo, v., da ultimo, le citate sentenze nn. 222/2014 e 221/2014

Massima n. 38478

Non spetta al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni rese in televisione e alla stampa da un proprio componente, per le quali pende un procedimento risarcitorio davanti al Tribunale ordinario di Roma, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.; pertanto è annullata la deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato il 20 dicembre 2012. Affinchè esista un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e l'espletamento delle sue funzioni, al quale è subordinata la prerogativa dell'insindacabilità, è necessario che tali dichiarazioni possano essere identificate come espressione dell'esercizio di attività parlamentare. A tal fine è richiesto il concorso di due requisiti: a) un legame di ordine temporale fra l'attività parlamentare e l'attività esterna, tale che questa venga ad assumere una finalità divulgativa della prima; b) una sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e gli atti esterni, al di là delle formule letterali usate, non essendo sufficiente né un semplice collegamento tematico o una corrispondenza contenutistica parziale, né un mero «contesto politico» entro cui le dichiarazioni extra moenia possano collocarsi, né, infine, il riferimento alla generica attività parlamentare o l'inerenza a temi di rilievo generale, seppur dibattuti in Parlamento. Nella specie, difettano ambedue i citati requisiti, non essendo individuabile alcun atto parlamentare che possa valere come termine di riferimento per la verifica della sussistenza del nesso funzionale. Lo stesso senatore ha, del resto, precisato di non avere svolto attività parlamentari inerenti alla specifica questione e di avere rilasciato le dichiarazioni oggetto del processo nell'ambito della propria attività di denuncia e critica politica. Per l'ammissibilità del conflitto, v. la citata ordinanza n. 317/2013. Sulla sanabilità della notifica del ricorso spedito per raccomandata senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, v. la citata ordinanza n. 56/2013. Sull'irrilevanza della mancata attestazione di conformità nelle copie del ricorso notificato in quanto la «corrispondenza della copia notificata dell'ordinanza di ammissibilità all'originale può essere conseguita attraverso il confronto con il testo della decisione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale », v. la citata sentenza n. 452/2006. Sul nesso funzionale, v., ex multis , le citate sentenze nn. 55/2014, 305/2013, 205/2012, 334/2011, 333/2011 e 98/2011. Sull'esistenza di un «legame evidente» tra l'atto in ipotesi lesivo e l'esercizio della funzione tipica del parlamentare, v. le citate sentenze nn. 115/2014 e 313/2013. Nel senso che un'interpretazione del concetto di nesso funzionale sganciato dal collegamento diretto fra opinioni espresse e atti della funzione non è compatibile con il disegno costituzionale, v. le citate sentenze nn. 115/2014 e 313/2013.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara che non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni rese dal senatore Maurizio Gasparri, per le quali pende il procedimento civile davanti al Tribunale ordinario di Roma, di cui al ricorso indicato in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

2) annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica, nella seduta del 20 dicembre 2012 (Atti Senato, XVI legislatura, Doc. IV-ter, n. 30-A).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 10 giugno 2015.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 9 giugno 2015ORDINANZARitenuto che è intervenuta, con atto depositato il 14 aprile 2014, la parte privata, dott. Marco Travaglio, la quale, dopo aver premesso la sussistenza dei presupposti che, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, legittimano il proprio intervento, ha concluso per l'accoglimento del ricorso proposto dal Tribunale ordinario di Roma.Considerato che questa Corte ha più volte ritenuto che nei giudizi per conflitto di attribuzione, sebbene di regola non sia ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, tale preclusione non opera quando - come nel caso di specie - l'oggetto del giudizio consista proprio nella affermazione o negazione dello stesso diritto di agire in giudizio di colui che pretende di essere stato leso dalla condotta in relazione alla quale si controverte nel giudizio costituzionale, se sia o meno coperta dalle immunità previste dalla Costituzione (da ultimo, sentenze n. 222 e n. 221 del 2014);che, alla luce delle considerazioni che precedono, l'intervento del dott. Marco Travaglio, parte del giudizio principale che ha originato il conflitto in esame, è ammissibile.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara ammissibile l'intervento di Marco Travaglio.F.to: Marta Cartabia, Presidente

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