Corte costituzionale
Sentenza n. 142/2015
Corte cost., sent. 9 luglio 2015, n. 142
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 142/2015
- Data di deposito
- 9 luglio 2015
- Data di decisione
- 27 maggio 2015
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:142
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 5 del 30 giugno 2014
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 2, comma 1, lett. f), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 2, comma 1, lett. g), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 2, comma 1, lett. i), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 2, comma 1, lett. m), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 3, comma 1, lett. l), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 3, comma 1, lett. o), statuto regione Valle d'Aosta
- decreto legislativo n. 89 del 16 marzo 1999
Massime
Massima n. 38474
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 30 giugno 2014, n. 5, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e ) ed s ), Cost., nella parte in cui, modificando l'art. 5 della legge regionale n. 27 del 1999, prevede che la Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti e d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), definisce i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura, tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito nonché della copertura dei costi d'investimento e di esercizio, nel rispetto dei vigenti principi europei e statali. Benché, nei rapporti tra Stato e Regioni ordinarie, la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato sia stata ascritta agli ambiti materiali, di competenza legislativa statale esclusiva, della tutela della concorrenza e dell'ambiente, la verifica complessiva e sistematica delle attribuzioni statutarie e delle relative norme di attuazione rivela che la Valle d'Aosta ha una competenza primaria in materia di organizzazione del suddetto servizio, comprensiva della sua organizzazione e programmazione e dell'individuazione dei criteri di determinazione delle tariffe ad esso inerenti, che ne costituiscono il corrispettivo. Tale competenza, in quanto spettante alla Regione in base alla normativa statutaria e di attuazione preesistente alla riforma del Titolo V della Costituzione, non è stata sostituita da quella esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e dell'ambiente, considerato che la riforma stessa, in forza del principio ricavabile dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, non restringe la sfera di autonomia già riconosciuta alle Regioni o Province ad autonomia speciale. Inoltre, non sussiste l'asserita violazione del limite statutario alle competenze regionali anche primarie, costituito dal rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, nel cui novero andrebbero ricondotte le disposizioni che riservano all'Autorità per l'energia il gas e il sistema idrico non solo la definizione delle componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici, ma anche la redazione del metodo tariffario. Infatti, la norma impugnata si limita a precisare che la competenza regolatoria in materia tariffaria deve essere esercitata dalla Giunta nel rispetto dei vigenti principi europei e statali. L'organo regionale è dunque tenuto a conformarsi alle direttrici della metodologia tariffaria statale, con la conseguenza che, per tale via, risulta salvaguardato l'interesse statale a una regolazione stabile e idonea a garantire gli investimenti necessari, un servizio efficiente e di qualità, nonché la tutela degli utenti finali. Per l'inammissibilità di questioni promosse dallo Stato avverso norme di enti ad autonomia speciale, ove manchi nel ricorso una valutazione sul rapporto tra i parametri desumibili, rispettivamente, dallo statuto speciale e dalla Costituzione, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 38/2007, 202/2005, 65/2005, 8/2004 e 213/2003. Sul contenuto del ricorso introduttivo del giudizio in via principale e sull'onere motivazionale, particolarmente pregnante, che grava, a pena di inammissibilità, sull'ente ricorrente, v. le citate sentenze nn. 315/2009, 322/2008, 38/2007, 233/2006, 139/2006 e 450/2005. Per l'insegnamento, riferito dalla giurisprudenza costituzionale al riparto di attribuzioni tra Stato e Regioni ordinarie, secondo cui la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato è ascrivibile alle materie, di competenza legislativa statale esclusiva, della tutela della concorrenza e dell'ambiente, v. le citate sentenze nn. 67/2013, 29/2010 e 246/2009. Nel senso che la normativa di attuazione dello statuto possiede un sicuro ruolo interpretativo e integrativo delle stesse espressioni statutarie che delimitano le sfere di competenza delle Regioni ad autonomia speciale, v. la citata sentenza n. 51/2006. Per il rigetto di una questione avente ad oggetto analoga normativa posta dalla Provincia autonoma di Trento, v. la citata sentenza n. 233/2013. Per l'affermazione che, in forza del principio ricavabile dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione non restringe la sfera di autonomia già spettante alle Regioni o Province ad autonomia speciale, v. la citata sentenza n. 357/2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 30 giugno 2014, n. 5, recante «Modificazioni alle leggi regionali 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), 6 aprile 1998, n. 11 (Normative urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato). Proroga straordinaria dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei titoli abilitativi edilizi», promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 maggio 2015.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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