Corte costituzionale

Ordinanza n. 88/2015

Corte cost., ord. 15 maggio 2015, n. 88

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
88/2015
Data di deposito
15 maggio 2015
Data di decisione
29 aprile 2015
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Frigo
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:88

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10-ter, decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000

Parametri

Massime

Massima n. 38379

È manifestamente inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- ter del d.lgs 10 marzo 2000, n.74, impugnato, con riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, limitatamente ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, prevede per il delitto di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) una soglia di punibilità inferiore a quelle stabilite per i delitti di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione dagli artt. 4 e 5 del medesimo decreto, prima delle modifiche operate dal d.l. n. 138 del 2011. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuta, nei sensi auspicati dal ricorrente, la sentenza n. 80 del 2014 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma censurata - così rimossa dall'ordinamento con efficacia ex tunc - nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento dell'Imposta sul valore aggiunto, dovuto in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo d'imposta, ad euro 103.291,38. - Per la declaratoria di incostituzionalità in parte qua della norma censurata, v. la citata sentenza n. 80/2014. - Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per sopravvenuta mancanza di oggetto, a seguito della rimozione dall'ordinamento, con efficacia ex tunc , della norma dichiarata costituzionalmente illegittima, v. ex plurimis , le citate ordinanze nn. 28/2015, 272/2014, 206/2014 e 321/2013.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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