Corte costituzionale
Ordinanza n. 80/2015
Corte cost., ord. 13 maggio 2015, n. 80
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 80/2015
- Data di deposito
- 13 maggio 2015
- Data di decisione
- 15 aprile 2015
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:80
Norme oggetto del giudizio
- art. 83-bis, comma 8, testo in vigore fino all'11.08.2010, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- legge n. 133 del 6 agosto 2008
- art. 83-bis, comma 1, testo in vigore fino all'11.08.2010, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 83-bis, comma 2, testo in vigore fino all'11.08.2010, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 83-bis, comma 6, testo in vigore fino all'11.08.2010, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 83-bis, comma 7, testo in vigore fino all'11.08.2010, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 83-bis, comma 10, testo in vigore fino all'11.08.2010, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 83-bis, comma 1, nel testo temporale vigente, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 83-bis, comma 2, nel testo temporale vigente, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 83-bis, comma 6, nel testo temporale vigente, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 83-bis, comma 7, nel testo temporale vigente, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 83-bis, comma 8, nel testo temporale vigente, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
Parametri
Massime
Massima n. 38356
È inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83- bis , comma 8, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133 (nel testo in vigore fino all'11 agosto 2010), impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui fissa in cinque anni dal giorno del completamento della prestazione il termine di prescrizione del diritto del vettore al pagamento del corrispettivo, qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stato stipulato in forma scritta, o ad essa equiparata ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 286 del 2008. Infatti, il rimettente, oltre a non chiarire se il vettore abbia agito dopo il decorso del termine ordinario di prescrizione di un anno ex art. 2951 cod. civ. e se il contratto avesse o non avesse data certa, omette di specificare in qual modo la diversità di disciplina influisca sulla decisione dell'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente nel giudizio a quo .
Massima n. 38357
Sono restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 83- bis , commi 1, 2, 6, 7, 8 e 10 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133 (nel testo in vigore fino all'11 agosto 2010), impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, nel caso di contratti di trasporto merci su strada per conto terzi non stipulati per iscritto, o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 286 del 2008, determina il corrispettivo della prestazione resa dal vettore. Infatti, successivamente alla ordinanza di rimessione, è intervenuta la decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza 4 settembre 2014, considerata da costante orientamento della Corte costituzionale con valore di jus superveniens ), che ha ritenuto l'incompatibilità con il diritto comunitario di tale disposizione. In seguito a tale pronuncia, è intervenuta la legge n. 190 del 2014 la quale, all'art. 1, comma 248, ha abrogato, a decorrere dall'entrata in vigore della legge stessa, i commi 1, 2, e da 6 a 11 ed ha integralmente sostituito i commi da 4 a 4- sexies dell'art. 83- bis del d.l. n. 112 del 2008. Pertanto, spetta al rimettente valutare l'incidenza della pronuncia della Corte di giustizia nonché delle modifiche normative sopravvenute sulla decisione del giudizio sottoposto al suo esame e del persistere della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale. - Sul valore di jus superveniens dei principi enunciati dalla Corte di giustizia v. le citate ordinanze nn. 124/2012, 179/2011 e 268/2005.
Massima n. 38358
Sono restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 83- bis , commi 1, 2, 6, 7 e 8 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133 (nel testo temporale vigente), impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., nella parte in cui, nel caso di contratti di trasporto merci su strada per conto terzi non stipulati per iscritto, introduce una tariffa minima per i trasporti nazionali. Infatti, successivamente alla ordinanza di rimessione, è intervenuta la decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza 4 settembre 2014, considerata da costante orientamento della Corte costituzionale con valore di jus superveniens ), che ha ritenuto l'incompatibilità con il diritto comunitario di tale disposizione. In seguito a tale pronuncia, è intervenuta la legge n. 190 del 2014 la quale, all'art. 1, comma 248, ha abrogato, a decorrere dall'entrata in vigore della legge stessa, i commi 1, 2, e da 6 a 11 ed ha integralmente sostituito i commi da 4 a 4- sexies dell'art. 83- bis del d.l. n. 112 del 2008. Pertanto, spetta al rimettente valutare l'incidenza della pronuncia della Corte di giustizia nonché delle modifiche normative sopravvenute sulla decisione del giudizio sottoposto al loro esame e del persistere della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale. - Sul valore di jus superveniens dei principi enunciati dalla Corte di giustizia v. le citate ordinanze nn. 124/2012, 179/2011 e 268/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83-bis, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo in vigore fino all'11 agosto 2010, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Trento con l'ordinanza in epigrafe;
2) ordina, relativamente alle altre questioni, la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Trento e al Tribunale ordinario di Lucca.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 aprile 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 maggio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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