Corte costituzionale
Ordinanza n. 53/2015
Corte cost., ord. 26 marzo 2015, n. 53
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 53/2015
- Data di deposito
- 26 marzo 2015
- Data di decisione
- 11 marzo 2015
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:53
Norme oggetto del giudizio
- art. 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990
- art. 2, comma 1, lett. a), decreto-legge n. 146 del 23 dicembre 2013
- legge n. 10 del 21 febbraio 2014
Parametri
Massime
Massima n. 38305
Sono restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a ), del d.l. n. 146 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2014, impugnato - in riferimento all'art. 3 Cost. - in quanto prevede per i fatti di lievi entità un trattamento sanzionatorio unificato delle condotte aventi ad oggetto le cosiddette droghe "pesanti" e "leggere", indicate rispettivamente nelle Tabelle I e III e nelle Tabelle II e IV di cui agli artt. 13 e 14 del citato d.P.R. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, la disposizione censurata è stata ulteriormente modificata dall'art. 1, comma 24- ter , lett. a ), inserito nel d.l. n. 36 del 2014 dalla legge di conversione n. 79 del 2014 (ed entrato in vigore il 21 maggio 2014), che ha previsto per i fatti di lieve entità pene più miti rispetto a quelle stabilite in precedenza. A fronte di tale ius superveniens spetta, pertanto, al giudice a quo la valutazione in ordine alla perdurante rilevanza (ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen.) e alla non manifesta infondatezza della questione sollevata. - Per la restituzione degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione della questione alla luce del mutato quadro normativo, v. le citate ordinanze nn. 20/2015, 152/2014, 149/2014, 140/2014, 35/2013, 316/2012 e 296/2011.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Nola.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 marzo 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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