Corte costituzionale
Ordinanza n. 30/2015
Corte cost., ord. 3 marzo 2015, n. 30
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 30/2015
- Data di deposito
- 3 marzo 2015
- Data di decisione
- 11 febbraio 2015
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:30
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 848 del 17 agosto 1957
- art. 3, legge n. 5 del 14 gennaio 2013
Parametri
Massime
Massima n. 38259
È manifestamente inammissibile, per inesistenza ( ab origine ) del suo oggetto, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 24 Cost., della «norma prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento, ai sensi dell'art. 10, primo comma, Cost., della consuetudine internazionale accertata dalla Corte Internazionale di Giustizia nella sentenza del 3 febbraio 2012, nella parte in cui nega la giurisdizione di cognizione nelle azioni risarcitorie per danni da crimini di guerra commessi, almeno in parte nello Stato del giudice adito, " iure imperii " dal Terzo Reich». Infatti, con la sentenza n. 238 del 2014, la Corte costituzionale - in esito alla verifica che, «anche in riferimento alle norme internazionali consuetudinarie internazionali», solo ad essa compete, di compatibilità con i principi fondamentali e con i diritti inviolabili della persona, che costituiscono «gli elementi identificativi ed irrinunciabili dell'ordinamento costituzionale, per ciò stesso sottratti anche alla revisione costituzionale» - ha accertato che «la parte della norma sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati che confligge con i predetti principi fondamentali non è entrata nell'ordinamento italiano e non vi spiega, quindi, alcun effetto». In tema di immunità degli stati dalla giurisdizione civile dei tribunali degli stati esteri, v. la citata sentenza n. 238/2014.
Massima n. 38260
È manifestamente inammissibile, perché divenuta priva di oggetto, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 24 Cost., dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), «nella parte in cui, recependo l'art. 94 dello Statuto dell'Onu, obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia quando essa ha stabilito l'obbligo del giudice italiano di negare la propria giurisdizione nella cognizione della causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità commessi " iure imperii " dal Terzo Reich, almeno in parte nel territorio italiano». Infatti, con la sentenza n. 238 del 2014, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata. Sull'illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, v. la citata sentenza n. 238/2014.
Massima n. 38261
È manifestamente inammissibile, perché divenuta priva di oggetto, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 24 Cost., dell'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno), «nella parte in cui obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia anche quando essa ha stabilito l'obbligo del giudice italiano di negare la propria giurisdizione nella cognizione della causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità commessi " iure imperii " dal Terzo Reich nel territorio italiano». Infatti, con la sentenza n. 238 del 2014, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata. Sull'illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5, v. la citata sentenza n. 238/2014.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della «norma prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento, ai sensi dell'art. 10 primo comma Cost., della consuetudine internazionale accertata dalla Corte Internazionale di Giustizia nella sentenza 3.2.2012, nella parte in cui nega la giurisdizione di cognizione nelle azioni risarcitorie per danni da crimini di guerra commessi, almeno in parte nello Stato del giudice adito, "iure imperii" dal Terzo Reich», sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), «nella parte in cui, recependo l'art. 94 dello Statuto dell'Onu, obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia quando essa ha stabilito l'obbligo del giudice italiano di negare la propria giurisdizione nella cognizione della causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità commessi "iure imperii" dal Terzo Reich, almeno in parte nel territorio italiano», sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe;
3) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno), «nella parte in cui obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia anche quando essa ha stabilito l'obbligo del giudice italiano di negare la propria giurisdizione nella cognizione della causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità commessi "iure imperii" dal Terzo Reich nel territorio italiano», sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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