Corte costituzionale

Ordinanza n. 29/2015

Corte cost., ord. 3 marzo 2015, n. 29

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
29/2015
Data di deposito
3 marzo 2015
Data di decisione
11 febbraio 2015
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:29

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 2, decreto legislativo n. 273 del 28 luglio 1989
  • art. 24-ter, decreto-legge n. 341 del 24 novembre 2000
  • legge n. 4 del 19 gennaio 2001
  • art. 52, comma 44, legge n. 448 del 28 dicembre 2001

Parametri

Massime

Massima n. 38258

E'manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del d.l. 28 luglio 1989, n. 273, come modificato, dapprima, dall'art. 24- ter del d.l. n. 341 del 2000 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 4 del 2001) e, successivamente, dall'art. 52, comma 44, della legge n. 448 del 2001, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede la corresponsione ai vice procuratori onorari di una indennità anche per le attività delegate che si svolgano fuori udienza. Infatti, il rimettente si è limitato ad attestare apoditticamente che la «questione non può dirsi manifestamente infondata»; inoltre, il quadro normativo non appare chiaro dal momento che il predetto art. 52, comma 44, della legge n. 448 del 2001 è stato abrogato dal 1° luglio 2002 e il giudice a quo non dà conto dell'incidenza di questa modifica normativa sulla disposizione censurata. Infine, il contenuto del petitum resta del tutto indeterminato dal momento che non si specifica il "tipo" di intervento richiesto alla Corte, sull' an , sul quantum e sul quomodo delle ulteriori indennità eventualmente da riconoscere al vice procuratore onorario.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni), come modificato, dapprima, dall'art. 24-ter del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 19 gennaio 2001, n. 4, e, successivamente, dall'art. 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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