Corte costituzionale
Ordinanza n. 275/2015
Corte cost., ord. 22 dicembre 2015, n. 275
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 275/2015
- Data di deposito
- 22 dicembre 2015
- Data di decisione
- 2 dicembre 2015
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:275
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 51, legge n. 92 del 28 giugno 2012
- art. 51, comma 1, n. 4), codice di procedura civile
Parametri
Massime
Massima n. 38683
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e 51, primo comma, numero 4), cod. proc. civ., impugnati, in riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui rispettivamente non prevedono, nell'ambito della disciplina del nuovo rito impugnatorio dei licenziamenti e, in particolare, dell'opposizione avverso l'ordinanza che decide in via semplificata sul ricorso del lavoratore, l'incompatibilità del medesimo giudice persona fisica a trattare sia la fase sommaria che quella di opposizione a cognizione piena e l'astensione obbligatoria del giudice che ha trattato la fase sommaria del predetto giudizio rispetto alla trattazione della successiva fase di opposizione a cognizione piena. Questione sostanzialmente identica è stata già dichiarata non fondata con la sentenza n. 78 del 2015 ed il rimettente non ha addotto alcun argomento che non sia stato preso in considerazione e motivatamente disatteso in tale pronuncia. Invero, il fatto che entrambe le fasi (sommaria e di opposizione) del primo grado del giudizio de quo possano essere svolte dal medesimo magistrato non confligge con il principio di terzietà del giudice e si rivela funzionale all'attuazione del principio del giusto processo, per il profilo della sua ragionevole durata. E ciò a vantaggio anche, e soprattutto, del lavoratore, il quale, in virtù dell'effetto anticipatorio dell'ordinanza che chiude la fase sommaria, può conseguire una più celere tutela dei propri diritti, mentre la successiva, ed eventuale, fase a cognizione piena è volta a garantire alle parti, che non restino soddisfatte dal contenuto dell'ordinanza opposta, una pronuncia più pregnante e completa. Per il rigetto di questione sostanzialmente identica, v. la citata sentenza n. 78/2015.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e 51, primo comma, numero 4), del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Sondrio, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 2 dicembre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze