Corte costituzionale
Ordinanza n. 274/2015
Corte cost., ord. 22 dicembre 2015, n. 274
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 274/2015
- Data di deposito
- 22 dicembre 2015
- Data di decisione
- 18 novembre 2015
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:274
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 774, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 1, comma 775, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 1, comma 776, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
Massime
Massima n. 38682
È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 774, 775 e 776, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, impugnato nella parte in cui - interpretando l'art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, stabilisce che, «per le pensioni di reversibilità sorte a decorrere dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, l'indennità integrativa speciale già in godimento da parte del dante causa, parte integrante del complessivo trattamento pensionistico percepito, è attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità»; abroga l'art. 15, comma 5, della legge n. 724 del 1994 e salvaguarda soltanto i trattamenti pensionistici più favorevoli già definiti in sede di contenzioso. Come già affermato nelle sentenze nn. 1 del 2011 e 227 del 2014, la denunciata norma enuclea una delle plausibili varianti di senso, accreditata anche da un indirizzo, seppure minoritario, della giurisprudenza contabile. Peraltro, la disciplina, che rinviene la sua ragion d'essere nell'esigenza di coordinamento e di interpretazione sistematica di una pluralità di norme in materia, si innesta nella riforma del sistema pensionistico - foriera di effetti strutturali sulla spesa pubblica e sugli equilibri di bilancio - e persegue la finalità di armonizzare e perequare tutti i trattamenti pensionistici, pubblici e privati. Inoltre, nella fattispecie vengono in evidenza rapporti di durata, sicché non può parlarsi di un legittimo affidamento nella loro immutabilità e non sono precluse modificazioni sfavorevoli, finalizzate a riequilibrare il sistema; mentre, d'altro canto, la norma, finalizzata al contemperamento dei contrapposti interessi, salvaguarda i trattamenti pensionistici già definiti in sede di contenzioso e attua un bilanciamento ragionevole dei diritti dei singoli con le esigenze di sostenibilità complessiva del sistema. Infine, non si può configurare un'ingerenza arbitraria nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, sol perché la norma impugnata trova applicazione nei giudizi pendenti: l'incidenza sui giudizi in corso è connaturata alle norme interpretative, con efficacia retroattiva. L'odierno rimettente non ha addotto nuove argomentazioni a sostegno delle censure già esaminate. Per analoga questione, v. le citate sentenze nn. 227/2014 e 1/2011. Per una questione affine, sempre in tema di norme interpretative sulle modalità di calcolo dell'indennità integrativa speciale, v. la citata sentenza n. 127/2015. Sul principio di autonomia del diritto alla pensione di reversibilità come diritto originario, v. la citata sentenza n. 74/2008. Per l'affermazione secondo cui l'incidenza sui giudizi in corso è connaturata alle norme interpretative, con efficacia retroattiva, v. la citata sentenza n. 227/2014.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 774, 775 e 776, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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