Corte costituzionale
Ordinanza n. 257/2015
Corte cost., ord. 3 dicembre 2015, n. 257
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 257/2015
- Data di deposito
- 3 dicembre 2015
- Data di decisione
- 18 novembre 2015
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:257
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 55, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
Parametri
- art. 117, comma 6, Costituzione
- art. 4, n. 8), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 69, e seguenti, statuto regione Trentino Alto Adige
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1017 del 31 luglio 1978
- legge della Regione Trentino-Alto Adige, legge n. 7 del 9 agosto 1982
- art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
Massime
Massima n. 38659
E' estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige in riferimento agli artt. 117, sesto comma, Cost., 4, numero 8), 69 e seguenti dello statuto trentino e 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, nonché al principio di leale collaborazione - dell'art. 1, comma 55, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale destina una somma pari a 70 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei confidi, ivi compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, anche utilizzando una quota della dotazione annuale del fondo di perequazione di cui all'art. 18, comma 9, della legge n. 580 del 1993. Infatti, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso (in ottemperanza all'accordo concluso con il Governo in data 15 ottobre 2014, il quale al punto 15 prevede l'impegno di ritirare i ricorsi promossi contro lo Stato innanzi alle diverse giurisdizioni relativi alle impugnative di leggi o di atti consequenziali in materia di finanza pubblica) determina, in quanto accettata dalla controparte costituita, l'estinzione del processo. Sull'estinzione del processo a seguito di accettazione della rinuncia al ricorso da parte dell'ente resistente costituitosi in giudizio, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 239/2015 e 65/2015; ordinanze nn. 224/2015, 213/2015, 208/2015 e 203/2015.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 55, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014)».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 dicembre 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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