Corte costituzionale
Ordinanza n. 211/2015
Corte cost., ord. 29 ottobre 2015, n. 211
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 211/2015
- Data di deposito
- 29 ottobre 2015
- Data di decisione
- 23 settembre 2015
- Esito
- Improcedibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:211
Norme oggetto del giudizio
- (doc. IV-ter, n. 5-A), deliberazione del Senato della Repubblica del 29 gennaio 2009
Parametri
Massime
Massima n. 38576
È improcedibile, per violazione del termine perentorio per il deposito degli atti notificati nella cancelleria della Corte, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Corte d'appello di Palermo, nei confronti del Senato della Repubblica, avverso la deliberazione, assunta in data del 29 gennaio 2009 (doc. IV- ter, n. 5-A) con la quale è stata affermata l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, comma primo, Cost., delle dichiarazioni, asseritamente diffamatorie, rese da un senatore (all'epoca dei fatti) nel corso di una conferenza stampa. Con ordinanza n. 271 del 2014, è stata dichiarata, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'ammissibilità del conflitto, assegnando alla Corte d'appello ricorrente il termine di sessanta giorni, con decorso dalla comunicazione della stessa, per notificare al Senato della Repubblica il ricorso e l'ordinanza e il successivo termine di trenta giorni dall'ultima notificazione per il deposito degli stessi atti nella cancelleria della Corte costituzionale. Non può procedersi allo svolgimento della fase di merito del giudizio risultando il prescritto deposito effettuato oltre il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Infatti, il predetto termine - al pari del termine per la notificazione del ricorso e della relativa ordinanza di ammissibilità - ha carattere perentorio e deve essere osservato a pena di decadenza, perché da esso decorre l'intera catena degli ulteriori termini stabiliti per la prosecuzione del giudizio, con la fase procedurale destinata a concludersi con la decisione definitiva sul merito. Sul carattere perentorio del termine di trenta giorni stabilito dall'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 88/2005 e 172/2002, nonché le ordinanze nn. 317/2011, 41/2010, 188/2009, 430/2008, 253/2007 e 304/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Corte d'appello di Palermo, nei confronti del Senato della Repubblica, indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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