Corte costituzionale

Ordinanza n. 207/2015

Corte cost., ord. 22 ottobre 2015, n. 207

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
207/2015
Data di deposito
22 ottobre 2015
Data di decisione
23 settembre 2015
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:207

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1287, legge n. 296 del 27 dicembre 2006

Parametri

Massime

Massima n. 38570

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1287, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non estende ai cittadini italiani il beneficio dell'irripetibilità delle somme erogate a norma dell'art. 1, commi 331 e 333, della legge n. 266 del 2005 (c.d. bonus bebé) ovvero nella parte in cui non ammette la ripetibilità di somme da chiunque indebitamente percepite senza distinzione di cittadinanza. L'ordinanza di rimessione non fornisce un'adeguata descrizione dei fatti di causa e delle motivazioni della domanda, indispensabile ai fini dello scrutinio della rilevanza della questione. Inoltre, il giudice rimettente, sollecitando una pronuncia additiva, prospetta il petitum in forma ancipite, proponendo soluzioni che risultano non solo alternative, ma anche concettualmente antitetiche. Infatti, adottando la prima soluzione, il beneficio dell'irripetibilità verrebbe esteso anche nei confronti dei "non stranieri" mentre, adottando la seconda, esso verrebbe eliminato nei confronti di tutti, dunque anche degli stranieri. Infine, la disposizione censurata, derogando al principio generale della ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 cod. civ., non può essere assunta quale tertium comparationis , come invece è stato fatto dal rimettente in riferimento all'unico parametro di cui all'art. 3 Cost. sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento tra cittadini e stranieri. Sulla necessità di descrivere adeguatamente i fatti di causa, ai fini dello scrutinio della rilevanza della questione, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 52/2015, 183/2014 e 176/2014. Sull'impossibilità di assumere quali tertia comparationis disposizioni eccezionali o derogatorie di princìpi generali, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 225/2014 e ordinanza n. 49/2013.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1287, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 ottobre 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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