Corte costituzionale
Ordinanza n. 207/2015
Corte cost., ord. 22 ottobre 2015, n. 207
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 207/2015
- Data di deposito
- 22 ottobre 2015
- Data di decisione
- 23 settembre 2015
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:207
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1287, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
Parametri
Massime
Massima n. 38570
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1287, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non estende ai cittadini italiani il beneficio dell'irripetibilità delle somme erogate a norma dell'art. 1, commi 331 e 333, della legge n. 266 del 2005 (c.d. bonus bebé) ovvero nella parte in cui non ammette la ripetibilità di somme da chiunque indebitamente percepite senza distinzione di cittadinanza. L'ordinanza di rimessione non fornisce un'adeguata descrizione dei fatti di causa e delle motivazioni della domanda, indispensabile ai fini dello scrutinio della rilevanza della questione. Inoltre, il giudice rimettente, sollecitando una pronuncia additiva, prospetta il petitum in forma ancipite, proponendo soluzioni che risultano non solo alternative, ma anche concettualmente antitetiche. Infatti, adottando la prima soluzione, il beneficio dell'irripetibilità verrebbe esteso anche nei confronti dei "non stranieri" mentre, adottando la seconda, esso verrebbe eliminato nei confronti di tutti, dunque anche degli stranieri. Infine, la disposizione censurata, derogando al principio generale della ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 cod. civ., non può essere assunta quale tertium comparationis , come invece è stato fatto dal rimettente in riferimento all'unico parametro di cui all'art. 3 Cost. sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento tra cittadini e stranieri. Sulla necessità di descrivere adeguatamente i fatti di causa, ai fini dello scrutinio della rilevanza della questione, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 52/2015, 183/2014 e 176/2014. Sull'impossibilità di assumere quali tertia comparationis disposizioni eccezionali o derogatorie di princìpi generali, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 225/2014 e ordinanza n. 49/2013.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1287, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 ottobre 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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