Corte costituzionale

Ordinanza n. 202/2015

Corte cost., ord. 15 ottobre 2015, n. 202

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
202/2015
Data di deposito
15 ottobre 2015
Data di decisione
23 settembre 2015
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:202

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, tabella A allegata, decreto legislativo n. 156 del 7 settembre 2012
  • art. 5, comma 2, secondo periodo, decreto legislativo n. 156 del 7 settembre 2012

Parametri

Massime

Massima n. 38565

E' manifestamente inammissibile, in riferimento all'art. 116, terzo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, con l'allegata tabella A, e 5, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), impugnati limitatamente all'inclusione dell'Ufficio del Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo tra le sedi soppresse e all'accorpamento delle relative competenze all'Ufficio del Giudice di pace di Cuneo. Il procedimento previsto dall'invocato parametro costituzionale - a norma del quale la legge dello Stato può attribuire alle Regioni a statuto ordinario ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia - richiede, infatti, l'approvazione di una legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, con voto favorevole delle Camere a maggioranza assoluta dei propri componenti e sulla base di un'intesa fra lo Stato e la Regione stessa. Nella specie, alla Regione Piemonte, con il detto procedimento, non è stata riconosciuta la maggiore autonomia dedotta dal giudice a quo . Sul procedimento previsto dall'art. 116 Cost. per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, v. la citata sentenza n. 118/2015.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, con l'allegata tabella A, e 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), sollevata, in riferimento all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Cuneo, ex Ufficio del Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 ottobre 2015.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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