Corte costituzionale
Ordinanza n. 148/2015
Corte cost., ord. 9 luglio 2015, n. 148
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 148/2015
- Data di deposito
- 9 luglio 2015
- Data di decisione
- 24 giugno 2015
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:148
Norme oggetto del giudizio
- art. 98, comma 9, decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003
- art. 2, comma 136, lett. d), decreto-legge n. 262 del 3 ottobre 2006
- legge n. 286 del 24 novembre 2006
Parametri
Massime
Massima n. 38482
E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza e non univocità del petitum , la questione di legittimità costituzionale dell'art. 98, comma 9, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), come modificato dal d.l. n. 262 del 2006 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006), impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui stabilisce che per i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritte, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richieste dal Ministero o dall'Autorità, viene comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 ad euro 1.150.000. Innanzitutto, il rimettente non precisa, né per quale specifica condotta sia stata emessa l'ordinanza-ingiunzione impugnata nel giudizio a quo , né quale sanzione sia stata concretamente applicata, né quali siano l'attività esercitata dal ricorrente e le dimensioni della sua impresa rendendo impossibile verificare se la norma denunciata, nel testo attualmente in vigore, debba essere effettivamente applicata per definire il giudizio e se le ragioni esposte a sostegno del dubbio di costituzionalità abbiano una qualche attinenza con il caso concreto. Inoltre, la carente descrizione della fattispecie non fa comprendere se il sindacato della Corte debba riguardare l'abnormità della sanzione come limite minimo o l'inadeguatezza della stessa come limite massimo ovvero entrambi questi profili. Sull'inammissibilità della questione per omessa o insufficiente descrizione della fattispecie, non emendabile tramite la lettura degli atti di causa in virtù del principio di autosufficienza dell'atto di promovimento, v., ex plurimis , le citate decisioni: sentenze nn. 128/2014, 301/2012 e 338/2011; ordinanze nn. 183/2014, 176/2014, 84/2014, 20/2014, 295/2013, 93/2012 e n. 260/2011. Sull'inammissibilità di questioni il cui petitum sia oscuro o indeterminato, v., ex plurimis , le citate decisioni: sentenza n. 186/2011, ordinanze nn. 21/2011, 91/2010 e 269/2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 98, comma 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), come modificato dall'art. 2, comma 136, lettera d), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Livorno, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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