Corte costituzionale
Ordinanza n. 133/2015
Corte cost., ord. 7 luglio 2015, n. 133
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 133/2015
- Data di deposito
- 7 luglio 2015
- Data di decisione
- 29 aprile 2015
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:133
Norme oggetto del giudizio
- art. 21, comma 5, legge della Regione Veneto n. 50 del 9 dicembre 1993
- art. 22, legge della Regione Veneto n. 37 del 12 settembre 1997
Parametri
Massime
Massima n. 38460
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 5, della legge della Regione Veneto 9 dicembre 1993, n. 50 (come modificato dall'art. 22 della legge regionale n. 37 del 1997), censurato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., in quanto - disciplinando la nomina, da parte della Provincia, dei membri del Comitato direttivo degli Ambiti territoriali di caccia e stabilendo, in particolare, che tre di essi siano designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale - contrasterebbe con la pertinente normativa statale (art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992) che assicura la presenza nel suddetto organo direttivo, tra gli altri, di rappresentanti delle sole associazioni venatorie nazionali. Invero, come riferito dallo stesso rimettente, il giudizio a quo ha per oggetto l'impugnazione di atti relativi alla nomina dei membri del Comitato direttivo dei Comprensori alpini, tra i quali sono presenti rappresentanti delle associazioni venatorie regionali. I Comprensori alpini sono strutture associative operanti nella zona faunistica delle Alpi, alle quali la legge regionale del 1993 dedica una disposizione speciale (art. 24) con riguardo anche ai criteri di nomina dei membri del Comitato direttivo, designati dalla Provincia "nel rispetto delle tradizioni e consuetudini locali e in sintonia con l'articolo 14 della legge n. 157 del 1992". Pertanto, il denunciato art. 21, comma 5, relativo agli Ambiti territoriali di caccia, non si applica alla nomina dei componenti del Comitato direttivo dei Comprensori alpini.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 5, della legge della Regione Veneto 9 dicembre 1993, n. 50 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio), come modificato dall'art. 22 della legge della Regione Veneto 12 settembre 1997, n. 37 (Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997), sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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