Corte costituzionale
Ordinanza n. 116/2015
Corte cost., ord. 18 giugno 2015, n. 116
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 116/2015
- Data di deposito
- 18 giugno 2015
- Data di decisione
- 13 maggio 2015
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:116
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 11, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- art. 13, comma 17, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- art. 14, comma 13, bis, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- legge n. 214 del 22 dicembre 2011
- art. 1, comma 380, lett. b), legge n. 228 del 24 dicembre 2012
- art. 1, comma 380, lett. f), legge n. 228 del 24 dicembre 2012
- art. 1, comma 380, lett. h), legge n. 228 del 24 dicembre 2012
- art. 1, comma 380, lett. i), legge n. 228 del 24 dicembre 2012
- art. 2-bis, comma 2, decreto-legge n. 102 del 31 agosto 2013
- art. 3, comma 2, bis, decreto-legge n. 102 del 31 agosto 2013
- legge n. 124 del 28 ottobre 2013
Parametri
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- Titolo VI, statuto regione Trentino Alto Adige
- decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
Massime
Massima n. 38417
E' estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 11 e 17, e 14, comma 13- bis , del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, dell'art. 1, comma 380, lett. b ), f ), h ) ed i ), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), dell'art. 2- bis , comma 2 - impugnato dalla sola Provincia autonoma di Trento - e dell'art. 3, comma 2- bis , del d.l. 31 agosto 2013, n. 102 recante "Disposizioni urgenti in materia di IMU" (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124 del 2013), promosso - in riferimento a plurimi parametri statutari e costituzionali - dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Infatti, l'intervenuta rinuncia all'impugnazione da parte delle province ricorrenti (a seguito dell'accordo in materia di finanza pubblica raggiunto con il Governo il 15 ottobre 2014) accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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