Corte costituzionale
Sentenza n. 97/2014
Corte cost., sent. 16 aprile 2014, n. 97
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 97/2014
- Data di deposito
- 16 aprile 2014
- Data di decisione
- 9 aprile 2014
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:97
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 1, legge della Regione Umbria n. 3 del 8 febbraio 2013
Parametri
Massime
Massima n. 37874
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, lett. e ) ed l ), Cost., l'art. 10, comma 1, della legge della Regione Umbria 8 febbraio 2013, n. 3, che, nell'ambito della programmazione ed attuazione degli interventi necessari per la ricostruzione delle aree danneggiate dal sisma del 2009, ha esteso ai lavori privati il sistema di qualificazione rilasciato da Società Organismo di Attestazione (SOA), previsto per gli appalti di lavori pubblici dal Codice degli appalti e dal regolamento di esecuzione. La disposizione censurata contrasta con l'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006, il quale pone al legislatore regionale il generale divieto di prevedere una disciplina diversa da quella statale in relazione, tra l'altro, alla qualificazione e selezione dei concorrenti nonché alla stipulazione ed esecuzione dei contratti. La trasposizione nell'àmbito privatistico dei sistemi di qualificazione delle imprese interessate alle commesse pubbliche - riconducibile, per i suoi effetti, nell'àmbito delle materie «tutela della concorrenza» ed «ordinamento civile», appartenenti entrambe alla competenza esclusiva dello Stato - compromette l'assetto concorrenziale degli appalti privati regolati dalle norme civilistiche, ponendo in essere una previsione che, condizionando la capacità dell'imprenditore di stipulare il contratto, ha come effetto quello di limitare il numero degli operatori e, conseguentemente, l'ampiezza della possibilità di vagliare un maggior numero di imprese da parte del committente. La norma censurata, pertanto, tradisce le finalità di ampliamento dell'area di libera scelta dei cittadini e delle imprese sottesa alla regolamentazione contenuta nel codice dei contratti pubblici, traducendosi di fatto in una scelta anti-concorrenziale. Inoltre, determina una limitazione della facoltà del soggetto interessato di individuare il contraente da lui ritenuto più idoneo, turbando e condizionando lo svolgimento di atti che sono espressione della autonomia negoziale di soggetti operanti in un assetto civilistico in posizione di parità. - Sulla disciplina degli interventi edilizi nelle zone sismiche, in relazione ai quali le Regioni possono erogare contributi finanziari a soggetti privati, v. le citate sentenze nn. 259/2013, 50/2008 e 423/2004. - Per l'ascrivibilità della disciplina regionale in tema di interventi edilizi in zone sismiche ai titoli competenziali concorrenti del «governo del territorio» e della «protezione civile» per i profili concernenti la «tutela dell'incolumità pubblica», v. le citate sentenze nn. 300/2013 e 254/2010. - Sulla nozione di «concorrenza», di cui al secondo comma, lett. e ), dell'art. 117 Cost., riflettente quella operante in àmbito comunitario, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 4/2014, 264/2013 e 171/2013. - Sull'ambito di operatività della nozione di «concorrenza», v., ex plurimis , le citate sentenze n. 291 e n. 200 del 2012, n. 45 del 2010). - Sul carattere finalistico e «trasversale» della materia della concorrenza e sulla sua possibile interferenza anche con materie attribuite alla competenza legislativa residuale delle Regioni, v. le citate sentenze nn. 43/2011 e 431/2007. - Sulla riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato della materia dell'«ordinamento civile», in quanto relativa alla disciplina dei rapporti privati, giacché essa è basata sulla esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità di trattamento, nell'intero territorio nazionale, dei rapporti civilistici tra soggetti che operano in regime privato, v. le citate sentenze nn. 290/2013 e 401/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge della Regione Umbria 8 febbraio 2013, n. 3 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze