Corte costituzionale
Sentenza n. 94/2014
Corte cost., sent. 15 aprile 2014, n. 94
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 94/2014
- Data di deposito
- 15 aprile 2014
- Data di decisione
- 9 aprile 2014
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:94
Norme oggetto del giudizio
- art. 133, comma 1, lett. l), decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010
- art. 134, comma 1, lett. c), decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010
- art. 135, comma 1, lett. c), decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010
- art. 4, comma 1, n. 19), dell'Allegato 4, nella parte in cui abroga, decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010
- art. 187-septies, comma 4, decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998
- art. 187-septies, comma 5, decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998
- art. 187-septies, comma 6, decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998
- art. 187-septies, comma 7, decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998
- art. 187-septies, comma 8, decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998
- art. 195, comma 4, decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998
- art. 195, comma 5, decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998
- art. 195, comma 6, decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998
- art. 195, comma 7, decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998
- art. 195, comma 8, decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998
- art. 145, comma 4, decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993
- art. 4, comma 1, n. 17), dell'Allegato 4, nella parte in cui abroga, decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010
- art. 145, comma 5, decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993
- art. 145, comma 6, decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993
- art. 145, comma 7, decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993
- art. 145, comma 8, decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 44, legge n. 69 del 18 giugno 2009
Massime
Massima n. 37869
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 76 Cost., gli artt. 133, comma 1, lett. l ), 134, comma 1, lett. c ), e 135, comma 1, lett. c ), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma, le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia. Infatti, il legislatore delegato, intervenendo in modo innovativo sul riparto di giurisdizione, non ha tenuto in debita considerazione i principi e criteri enunciati dalla delega per il riordino normativo del processo amministrativo e del riparto di giurisdizione tra giudici ordinari e amministrativi contenuta nell'art. 44 della legge n. 69 del 2009, il quale richiedeva, tra l'altro, di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori. Le norme impugnate hanno inciso profondamente sul precedente assetto, illegittimamente discostandosi dalla consolidata giurisprudenza delle sezioni unite civili della Corte di cassazione circa la spettanza alla giurisdizione ordinaria delle controversie de quibus . - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni del codice del processo amministrativo che attribuivano alla giurisdizione amministrativa le controversie in materia di sanzioni inflitte dalla CONSOB, v. la citata sentenza n. 162/2012. - Per l'orientamento secondo cui la delega per il riordino normativo concede al legislatore delegato un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai principi e ai criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante, v., ex multis , le citate sentenze nn. 73/2014, 5/2014, 80/2012, 293/2010 e 230/2010.
Massima n. 37870
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., l'art. 4, comma 1, n. 19), dell'Allegato 4 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nella parte in cui abroga gli artt. 187- septies , commi da 4 a 8, e 195, commi da 4 a 8, del d.lgs. n. 58 del 1998 che attribuiscono alla Corte d'appello la competenza funzionale per le controversie in materia di sanzioni inflitte dalla Banca d'Italia. Infatti, l'impugnata disposizione é direttamente conseguente a quelle, dichiarate illegittime per eccesso di delega, che affidano le stesse controversie al Tar Lazio, sede di Roma, in sede di giurisdizione esclusiva estesa al merito. Pertanto, per effetto della ritenuta incostituzionalità di una norma recante un'abrogazione espressa, tornano ad avere applicazione le disposizioni illegittimamente abrogate. - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, n. 19), dell'Allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010, nella parte in cui si riferiva alle sanzioni della CONSOB, v. la citata sentenza n. 162/2012.
Massima n. 37871
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., l'art. 4, comma 1, n. 17), dell'Allegato 4 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nella parte in cui abroga l'art. 145, commi da 4 a 8, del d.lgs. n. 385 del 1993 che attribuisce alla Corte d'appello di Roma la competenza funzionale per le controversie in materia di sanzioni inflitte dalla Banca d'Italia. Infatti, l'impugnata disposizione é direttamente conseguente a quelle, dichiarate illegittime per eccesso di delega, che affidano le stesse controversie al Tar Lazio, sede di Roma, in sede di giurisdizione esclusiva estesa al merito. Pertanto, per effetto della ritenuta incostituzionalità di una norma recante un'abrogazione espressa, tornano ad avere applicazione le disposizioni illegittimamente abrogate.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 133, comma 1, lettera l), 134, comma 1, lettera c), e 135, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, numero 17), dell'Allegato 4 al medesimo d.lgs. n. 104 del 2010, nella parte in cui abroga l'art. 145, commi da 4 a 8, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, numero 19), dell'Allegato 4 al medesimo d.lgs. n. 104 del 2010, nella parte in cui abroga gli artt. 187-septies, commi da 4 a 8, e 195, commi da 4 a 8, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 aprile 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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