Corte costituzionale

Sentenza n. 88/2014

Corte cost., sent. 10 aprile 2014, n. 88

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
88/2014
Data di deposito
10 aprile 2014
Data di decisione
7 aprile 2014
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:88

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, comma 3, legge n. 243 del 24 dicembre 2012
  • art. 10, comma 4, legge n. 243 del 24 dicembre 2012
  • art. 10, comma 5, legge n. 243 del 24 dicembre 2012
  • art. 9, comma 2, legge n. 243 del 24 dicembre 2012
  • art. 9, comma 3, legge n. 243 del 24 dicembre 2012
  • art. 11, legge n. 243 del 24 dicembre 2012
  • art. 12, legge n. 243 del 24 dicembre 2012
  • art. 12, comma 3, legge n. 243 del 24 dicembre 2012
  • art. 11, comma 3, legge n. 243 del 24 dicembre 2012

Parametri

  • art. 4, comma 1, 1), statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 48, e seguenti, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 52, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 1, comma 132, legge n. 220 del 13 dicembre 2010
  • art. 42, e seguenti, legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 9 gennaio 2006
  • art. 9, decreto legislativo n. 9 del 2 gennaio 1997
  • art. 54, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 69, e seguenti, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 79, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 80, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 81, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 104, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 17, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
  • art. 4, comma 1, 1-bis), statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 74, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 31, legge provincia Trento n. 7 del 14 settembre 1979
  • art. 25, legge provincia Trento n. 3 del 16 giugno 2006
  • art. 1, comma 136, legge n. 220 del 13 dicembre 2010
  • art. 1, comma 152, legge n. 220 del 13 dicembre 2010
  • art. 1, comma 156, legge n. 220 del 13 dicembre 2010
  • legge n. 42 del 5 maggio 2009
  • art. 117, comma 6, Costituzione
  • art. 5, comma 2, lett. b), legge costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012
  • art. 48, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 49, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 5, comma 2, lett. c), legge costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012
  • art. 75, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 109, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 37857

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 - impugnato dalla Regione Friuli - Venezia Giulia e dalla Provincia di Trento in riferimento a plurimi parametri statutari e legislativi - che stabilisce una disciplina dell'indebitamento delle Regioni e degli enti locali. Infatti, prevedendo l'art. 5, comma 2, lett. b) della legge costituzionale n. 1 del 2012 l'adozione di una disciplina statale attuativa non limitata ai principi generali, ma avente un contenuto eguale per tutte le autonomie, la circostanza che la normativa censurata abbia un contenuto dettagliato e più rigoroso di quello degli statuti delle ricorrenti non comporta violazione degli invocati parametri. Non sussiste, altresì, la violazione del principio consensualistico, in quanto la disciplina attuativa dei limiti all'indebitamento posti dall'art. 119, sesto comma, Cost., trova applicazione nei confronti di tutte le autonomie, anche speciali, senza che sia necessario ricorrere a meccanismi concertati di attuazione statutaria. - Sull'armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica prima della modifica operata con la legge costituzionale n. 1 del 2012, vedi la citata sentenza n. 17/2004. - Sulla riconducibilità dell'indebitamento delle autonomie territoriali al coordinamento della finanza pubblica, pur essendo connessa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, vedi le citate sentenze nn. 284/2009, 285/2007, 320/2004, 376/2003, 70/2012. - Sul vincolo di carattere generale apportato dai principi di equilibrio di bilancio e di sostenibilità del debito pubblico, vedi la citata sentenza n. 425/2004. - Sulla necessaria uniformità dei vincoli in materia di indebitamento, vedi la citata sentenza n. 425/2004. - Sul coinvolgimento, da parte dei vincoli imposti alla finanza pubblica, di tutti i soggetti istituzionali che concorrono alla formazione del bilancio consolidato delle pubbliche amministrazioni, vedi le citate sentenze nn. 40/2014, 39/2014, 138/2013, 425/2004 e 36/2004. - Sul carattere fondante dei principi di uguaglianza e di solidarietà, vedi la citata sentenza n. 264/2012. - Sull'applicabilità a tutte le autonomie della disciplina attuativa dei limiti all'indebitamento posti dall'art. 119, sesto comma, Cost., senza dover ricorrere a meccanismi concertati di attuazione statutaria, vedi la citata sentenza n. 425/2004.

Massima n. 37858

È costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 - impugnato dalla Regione Friuli - Venezia Giulia e dalla Provincia di Trento in riferimento all'art. 117, sesto comma, Cost., e all'art. 5, comma 2, lett. b) della legge costituzionale n. 1 del 2012 - che stabilisce che i criteri e le modalità di attuazione della disciplina dell'indebitamento delle Regioni e degli enti locali siano definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nella parte in cui non prevede la parola «tecnica» dopo le parole «criteri e modalità di attuazione» e prima delle parole «del presente articolo». Infatti, affidare una disciplina di carattere meramente tecnico a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri non comporta una violazione dell'art. 5, comma 2, lett. b) della legge costituzionale n. 1 del 2012, che non può esigere che la legge rinforzata esaurisca i profili meramente tecnici, né dell'art. 117, sesto comma, Cost., perché il decreto in questione non rappresenta esercizio di potestà regolamentare. - Sull'esclusione della natura regolamentare di un decreto che si limita a scelte di carattere essenzialmente tecnico, senza disciplinare con norme generali e astratte rapporti giuridici, e sulla esclusione della violazione dell'art. 117, sesto comma, Cost., da parte della legge statale che lo prevede, vedi le citate sentenze nn. 139/2012 e 278/2010. - Sulla possibilità per le Regioni di esperire, in ipotesi di lesione della propria autonomia, i rimedi consentiti dall'ordinamento, tra cui il conflitto di attribuzioni, vedi le sentenze nn. 121/2007 e 376/2003.

Massima n. 37859

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 - impugnato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia di Trento in riferimento al principio di leale collaborazione - che prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri venga adottato d'intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Infatti, la previsione dell'intesa con tale organo rappresenta una garanzia procedimentale in sé sufficiente del coinvolgimento delle autonomie, attesa l'opportunità della scelta di una sede connotata anche da competenze tecniche. - Sulle garanzie procedimentali delle autonomie, vedi le citate sentenze nn. 121/2007 e 376/2003.

Massima n. 37860

Sono inammissibili, per mancanza di chiarezza e di completezza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 - impugnati dalla Regione Friuli - Venezia Giulia e dalla Provincia di Trento - che reca delle previsioni in tema di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali. Infatti, non solo non sono stati indicati i parametri costituzionali ritenuti violati, ma le argomentazioni non raggiungono quella soglia minima di chiarezza e completezza cui è subordinata l'ammissibilità delle impugnative in via principale. - Sul contenuto, la motivazione e le caratteristiche del ricorso in via principale, vedi le citate sentenze nn. 11/2014, 41/2013, 312/2013, 114/2011, 139/2006, 450/2005, e la citata ordinanza n. 123/2012.

Massima n. 37861

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 - impugnati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia di Trento in riferimento all'art. 5, comma 2, lett. c) della legge costituzionale n. 1 del 2012 e ad altri parametri statutari e legislativi - che istituiscono un fondo per il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali, alimentato dalle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento consentito dalla correzione per gli effetti del ciclo economico del saldo del conto consolidato, e destinato ad essere ripartito tra tutti gli enti territoriali, prevedendo che le Regioni e gli enti locali contribuiscano, nelle fasi favorevoli del ciclo economico, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, in una misura definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base del documento di programmazione finanziaria. Infatti, le previsioni trovano la ragion d'essere, in particolare, nei principi costituzionali di solidarietà e di eguaglianza, alla cui stregua tutte le autonomie territoriali, e in definitiva tutti i cittadini, devono, anche nell'ottica di equità intergenerazionale, essere coinvolti nei sacrifici necessari per garantire la sostenibilità del debito pubblico. Non si ravvisa la violazione dell'art. 5, comma 2, lett. c) , della legge costituzionale n. 1 del 2012, in quanto la formula usata per indicare il contenuto della legge rinforzata è tale da comprendere anche l' an e il quantum della contribuzione, senza che operi il limite del principio consensualistico, visto che la disciplina opera nei confronti di tutte le autonomie, ordinarie e speciali.

Massima n. 37862

È costituzionalmente illegittimo l'art. 12, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 - impugnato in riferimento al principio di leale collaborazione - nella parte in cui prevede che, ai fini della definizione della misura del concorso delle Regioni e degli enti locali, nelle fasi favorevoli del ciclo economico, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sia adottato sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, anziché d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997. Infatti, essendovi l'esigenza di un contemperamento tra le ragioni dell'esercizio unitario di date competenze e la garanzia delle funzioni attribuite alle autonomie, è indispensabile garantire il pieno coinvolgimento di queste, tramite la Conferenza unificata e la forma dell'intesa. Peraltro, non sussiste il rischio di stallo decisionale, visto che, in caso di dissenso, la determinazione finale può essere adottata dallo Stato. - Sul contemperamento tra le ragioni di un esercizio unitario di date competenze e la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle autonomie, vedi le citate sentenze nn. 139/2012, 165/2011, 27/2010. - Sulle procedure atte a superare le divergenze, nell'ambito dell'intesa, vedi le citate sentenze nn. 179/2012, 121/2010, 24/2007, 339/2005. - Sull'adozione della determinazione finale da parte dello Stato, in caso di dissenso, vedi le citate sentenze nn. 239/2013, 179/2012, 165/2011 e 33/2011.

Massima n. 37863

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 - impugnato dalla Provincia di Trento in riferimento al principio di leale collaborazione - che prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ripartisce il fondo per il finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali sia adottato sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, anziché previa intesa nell'ambito della Conferenza unificata. Infatti, l'intervento censurato è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lett. m) , Cost., per cui non è richiesto un particolare coinvolgimento delle autonomie. - Sulla competenza dello Stato ex art. 117, secondo comma, lett. m) , Cost., vedi le citate sentenze nn. 62/2013, 299/2012, 293/2012 e 234/2012.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), nella parte in cui non prevede la parola «tecnica», dopo le parole «criteri e modalità di attuazione» e prima delle parole «del presente articolo»;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, della legge n. 243 del 2012, nella parte in cui prevede che «Il contributo di cui al comma 2 è ripartito tra gli enti di cui al comma 1 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica», anziché «Il contributo di cui al comma 2 è ripartito tra gli enti di cui al comma 1 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni»;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 3, 4 e 5, della legge n. 243 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 4, comma 1, numero 1) e numero 1-bis), 48 e seguenti, 52 e 54 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), nonché all'art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), agli artt. 42 e seguenti della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e, in riferimento agli artt. 69 e ss., 74, 79, 80, 81 e 104 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché all'art. 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), all'art. 31 della legge della Provincia autonoma di Trento 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), all'art. 25 della legge della Provincia autonoma di Trento 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), dalla Provincia autonoma di Trento, nonché, con riferimento all'art. 1, commi 132, 136, 152 e 156 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2011) e alla legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento, con i ricorsi indicati in epigrafe;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, promossa, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento, con i ricorsi indicati in epigrafe;

5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 della legge n. 243 del 2012, promosse, in riferimento all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) e agli artt. 75 e 79, 104 e 109 del d.P.R. n. 670 del 1972, dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe;

6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge n. 243 del 2012, promosse, con riferimento all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge cost. n. 1 del 2012, nonché agli artt. 48 e 49, della legge cost. n. 1 del 1963, all'art. 9 del d.lgs. n. 9 del 1997, agli artt. 42 e seguenti della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2006, all'art. 1, commi 132, 136, 152 e 156, della legge n. 220 del 2010, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso indicato in epigrafe;

7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3, della legge n. 243 del 2012, promossa, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe;

8) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 2 e 3, della legge n. 243 del 2012, promosse, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento, con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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