Corte costituzionale

Sentenza n. 85/2014

Corte cost., sent. 10 aprile 2014, n. 85

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
85/2014
Data di deposito
10 aprile 2014
Data di decisione
7 aprile 2014
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:85

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, legge della Regione Abruzzo n. 1 del 10 gennaio 2012
  • art. 6, comma 2, legge della Regione Abruzzo n. 1 del 10 gennaio 2012
  • art. 42, comma 2, legge della Regione Abruzzo n. 1 del 10 gennaio 2012
  • art. 44, legge della Regione Abruzzo n. 1 del 10 gennaio 2012
  • art. 45, comma 2, legge della Regione Abruzzo n. 1 del 10 gennaio 2012
  • art. 46, legge della Regione Abruzzo n. 1 del 10 gennaio 2012
  • legge della Regione Abruzzo n. 51 del 29 ottobre 2012
  • art. 16, legge della Regione Abruzzo n. 1 del 10 gennaio 2012
  • art. 6, comma 1, legge della Regione Abruzzo n. 1 del 10 gennaio 2012

Parametri

Massime

Massima n. 37849

Deve essere dichiarato estinto il processo - relativamente alle questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, degli artt. 1, comma 1, 6, comma 2, 42, comma 2, 44, 45, comma 2 e 46, della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2012, n. 1, nonché alla questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 29 ottobre 2012, n. 51 - poiché le rinunce al ricorso accettate dalla controparte determinano, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.

Massima n. 37850

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2012, n. 1, impugnato con riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., che determina i canoni di concessione di acque pubbliche non più attraverso il riferimento alla potenza nominale concessa o riconosciuta, ma alla potenza efficiente. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la disposizione censurata attiene non all'ambito afferente al servizio idrico integrato, ma a quello differente relativo alle derivazioni a scopo idroelettrico, con la conseguenza che nel caso in esame si verte non in materia di tutela dell'ambiente, quanto piuttosto prevalentemente in materia di energia. Pertanto, la disposizione regionale non contrasta con l'art. 35 del r. d. n. 1775 del 1933 - che prevede che le utenze di acqua pubblica siano sottoposte al pagamento di un canone annuo regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell'anno - in quanto si tratta di disposizione dettata per l'esercizio di una funzione di spettanza dello Stato, che non può limitare l'autonomia legislativa regionale e provinciale acquisita in materia. Inoltre, l'unico principio fondamentale in materia di energia è quello della onerosità della concessione e della proporzionalità del canone alla entità dello sfruttamento della risorsa pubblica e all'utilità economica che il concessionario ne ricava. - Sulla riconducibilità di una questione sulla nuova norma qualora dalla disposizione legislativa sopravvenuta sia desumibile una norma sostanzialmente coincidente con quella impugnata, v., tra le molte, la citata sentenza n. 40/2010. - Sulla ricostruzione del quadro normativo in materia di derivazioni di acqua a scopo idroelettrico, v. la citata sentenza n. 133/2005.

Massima n. 37851

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2012, n. 1, promossa in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e ), e terzo comma, Cost., che determina i canoni di concessione di acque pubbliche non più attraverso il riferimento alla potenza nominale concessa o riconosciuta, ma alla potenza efficiente. Infatti, quanto alle censure proposte con riferimento alla materia della «tutela della concorrenza» ed alla violazione dei principi fondamentali in materia di produzione di energia elettrica, non risulta in alcun modo specificato nel ricorso, come il riferimento alla potenza efficiente influisca sui costi e quale sia il "verso economico" di tale effetto; inoltre, posto il trasferimento alle Regioni delle funzioni relative alla determinazione dei canoni di concessioni idroelettriche, la questione risulta connotata da un'indubbia astrattezza in quanto nulla viene riferito sui presupposti di fatto della lamentata violazione delle regole della concorrenza. Quanto, poi, all'asserito contrasto «con i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia, fissati dalla legge n. 239 del 2004», risulta generica, altresì, la censura di violazione dei principi di non discriminazione nell'accesso alle fonti energetiche e alle relative modalità di fruizione, di economicità dell'energia offerta ai clienti finali e di non discriminazione degli operatori nel territorio nazionale, senza ulteriore specificazione delle singole disposizioni violate.

Massima n. 37852

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma 3, l'art. 6, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2012, n. 1 che destina a finalità diverse da quelle sanitarie le anticipazioni di liquidità autorizzate dallo Stato per la copertura dei debiti sanitari pregressi. La norma impugnata, infatti, si pone in aperta violazione del principio di contenimento della spesa pubblica espresso dall'art. 2, comma 98, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010), nonché dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di «coordinamento della finanza pubblica» contenuti nell'art. 1, comma 796, lett. b ), della legge n. 296 del 2006 e nell'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, secondo i quali, in costanza di piano di rientro, è preclusa alla Regione l'adozione di nuovi provvedimenti che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano, anche in vista della funzione di valutazione e di monitoraggio attribuita ai tavoli tecnici dall'art. 1, comma 796, lett. b ), della legge n. 296 del 2006. - Sui limiti all'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell' ambito della gestione del servizio sanitario, alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa, v. la citata sentenza n. 193/2007. - Sull'imposizione alle Regioni di vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obbiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari, v. le citate sentenze nn. 91/2012, 163/2011 e 52/2010. - Sulla qualificazione dell'art. 1, comma 796, lett. b ), della legge n. 296 del 2006 come espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica», v. le citate sentenze nn. 163/2011, 123/2011, 141/2010 e 100/2010.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, della legge della Regione Abruzzo del 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2012);

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della Regione Abruzzo n. 1 del 2012, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della Regione Abruzzo n. 1 del 2012, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

4) dichiara l'estinzione del processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, 6, comma 2, 42, comma 2, 44, 45, comma 2 e 46, della legge della Regione Abruzzo n. 1 del 2012, nonché alla questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 29 ottobre 2012, n. 51 (Sospensione disposizioni di cui alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2012" in applicazione dell'art. 17, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 7 aprile 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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