Corte costituzionale
Sentenza n. 80/2014
Corte cost., sent. 8 aprile 2014, n. 80
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 80/2014
- Data di deposito
- 8 aprile 2014
- Data di decisione
- 7 aprile 2014
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:80
Norme oggetto del giudizio
- art. 10-ter, decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000
Parametri
Massime
Massima n. 37843
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, limitatamente ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 50.000 ma non ad euro 77.468,53. Il giudice a quo ha totalmente omesso di descrivere la fattispecie concreta sulla quale è chiamato a pronunciarsi, affermando la rilevanza della questione in termini meramente assertivi. - Nel senso della manifesta inammissibilità della questione per omessa descrizione della fattispecie v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 192/2013, 150/2013 e 99/2013.
Massima n. 37844
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 10- ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38. La norma censurata, nel prevedere, per effetto del richiamo all'art. 10- bis dello stesso d.lgs., una soglia di punibilità più bassa (50,000 euro) di quelle previste - anteriormente alle modifiche introdotte con l'art. 2, comma 36- vicies semel , del d.l. n. 138 del 2011, aggiunto dalla legge di conversione n. 148 del 2011 - per i reati di omessa dichiarazione (77.468,53 euro) e di dichiarazione infedele (103.291,38 euro), lede il principio di uguaglianza per le conseguenze sanzionatorie palesemente illogiche che ne derivano. Prima del citato intervento legislativo, infatti, a causa del difetto di coordinamento tra dette soglie, nel caso in cui l'IVA dovuta dal contribuente si situasse nell'intervallo tra i 50.000 euro e i 77.468,53 euro, veniva trattato in modo deteriore chi avesse presentato regolarmente la dichiarazione IVA, senza versare l'imposta dovuta, rispetto a chi non avesse presentato la dichiarazione, in quanto, nel primo caso, il contribuente rispondeva del reato di omesso versamento dell'IVA, stante il superamento della relativa soglia di punibilità, mentre nel secondo rimaneva esente da pena, non risultando attinto il limite di rilevanza penale dell'omessa dichiarazione. Analoga discrasia si riscontrava in rapporto alla soglia prevista in relazione al reato di dichiarazione infedele. La lesione del principio di eguaglianza insita in tale assetto è resa manifesta dal fatto che l'omessa dichiarazione e la dichiarazione infedele costituiscono illeciti incontestabilmente più gravi, sul piano dell'attitudine lesiva degli interessi del fisco, rispetto all'omesso versamento dell'IVA, considerato il carattere certamente più insidioso per l'amministrazione finanziaria che tali condotte presentano. Con le modifiche recate dal citato art. 2, comma 36- vicies semel , del d.l. n. 138 del 2011 tale distonia è venuta meno. Poiché tuttavia la nuova disciplina è espressamente applicabile ai soli fatti successivi alla sua entrata in vigore (17 settembre 2011), il vulnus costituzionale permane con riguardo ai fatti commessi sino a tale data. Al fine di rimuovere nella sua interezza la riscontrata duplice violazione del principio di eguaglianza è necessario allineare la soglia di punibilità dell'omesso versamento dell'IVA alla più alta fra le soglie di punibilità delle violazioni in rapporto alle quali si manifesta l'irragionevole disparità di trattamento: quella, cioè, della dichiarazione infedele (euro 103.291,38). - Nel senso che sperequazioni sanzionatorie manifestamente irragionevoli rendono censurabile l'esercizio della discrezionalità pure spettante al legislatore in materia di configurazione delle fattispecie astratte di reato, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 68/2012, n. 273/2010 e 47/2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 aprile 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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