Corte costituzionale
Sentenza n. 70/2014
Corte cost., sent. 2 aprile 2014, n. 70
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 70/2014
- Data di deposito
- 2 aprile 2014
- Data di decisione
- 26 marzo 2014
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:70
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, che ha inserito l'art.85-ter nel d.P.G.p. 26.1.1987, n.1-41/legisl., limitatam. alle lett. d) ed e) del suo co.2, legge della Provincia autonoma di Trento n. 4 del 27 marzo 2013
Parametri
Massime
Massima n. 37828
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma. lett. s ), Cost., l'art. 19 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 marzo 2013, n. 4, che ha inserito l'art. 85- ter nel d.P.G.p. 26 gennaio 1987, n. 1-41/legisl., limitatamente alle lett. d ) ed e ) del suo comma 2, nella parte in cui si stabilisce che a determinare la cessazione della qualifica di rifiuto sia sufficiente la mera comunicazione - eseguita dal titolare dell'autorizzazione prima del trasporto all'esterno del cantiere - in ordine alla compatibilità ambientale ed alla rispondenza ai requisiti merceologici e tecnici specifici del materiale recuperato. Le disposizioni censurate attengono, infatti, al trattamento dei residui di produzione, non riferibile a nessuna competenza propriamente regionale o provinciale, né statutaria, né desumibile dal combinato disposto degli artt. 117 Cost. e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ma si colloca, viceversa, nell'ambito della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi del secondo comma, lett. s ), del citato art. 117 Cost. In particolare, l'art. 266, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 riserva chiaramente allo Stato la competenza a dettare la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, senza contemplare, in tale ambito, alcun ruolo residuo in capo alle Regioni e Province autonome e, a sua volta, l'art. 184- bis del Codice dell'ambiente, relativo al trattamento dei sottoprodotti «prevede che ben possano essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti». Ma anche all'adozione di tali criteri può provvedere, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria, solo un decreto ministeriale, senza che residui alcuno spazio per la fonte regionale. La disciplina statale dei rifiuti, pertanto, costituisce anche in attuazione degli obblighi comunitari, uno standard di tutela uniforme in materia ambientale che si impone sull'intero territorio nazionale, venendo a funzionare come un limite alla disciplina che Regioni e Province autonome possono dettare in altre materie di loro competenza. - Sulla collocazione del trattamento dei residui di produzione nell'ambito della "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", v. le citate sentenze nn. 127/2010, 249/2009 e 61/2009. - Sulla disciplina statale sui rifiuti quale standard di tutela uniforme in materia ambientale che si impone su tutto il territorio nazionale, anche in attuazione degli obblighi comunitari, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 300/2013, 127/2010, 249/2009, 62/2008 e 378/2007. - Sulla dichiarazione di illegittimità costituzionale di analoga normativa della Regione Friuli-Venezia Giulia, dettata, al pari di quella impugnata, a fini della semplificazione amministrativa delle procedure relative alle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, avente, peraltro, carattere dichiaratamente suppletivo e temporaneo, v. la citata sentenza n. 300/2013.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 marzo 2013, n. 4 (Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, di disposizioni in materia urbanistica, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e della legge finanziaria provinciale 2013), che ha inserito l'art. 85-ter, rubricato «Autorizzazioni al recupero di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni», nel d.P.G.p. 26 gennaio 1987, n. 1-41/legisl. (Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), limitatamente alle lettere d) ed e) del suo comma 2.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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