Corte costituzionale

Sentenza n. 68/2014

Corte cost., sent. 2 aprile 2014, n. 68

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
68/2014
Data di deposito
2 aprile 2014
Data di decisione
26 marzo 2014
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:68

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 3, legge della Regione Abruzzo n. 59 del 10 dicembre 2012
  • art. 5, comma 1, legge della Regione Abruzzo n. 59 del 10 dicembre 2012
  • art. 5, comma 2, legge della Regione Abruzzo n. 59 del 10 dicembre 2012
  • art. 5, comma 4, legge della Regione Abruzzo n. 59 del 10 dicembre 2012

Parametri

Massime

Massima n. 37825

È illegittimo l'art. 5, comma 3, della legge Regione Abruzzo 10 dicembre 2012, n. 59 (Riconoscimento di Treglio paese dell'affresco) - la cui intervenuta abrogazione non consente la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, in assenza di elementi probatori in ordine alla mancata applicazione della norma nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della suddetta legge e quella della legge regionale n. 49 del 2013 (Riconoscimento di Treglio "Paese dell'Affresco", di Azzinano di Tossicia e Casoli di Atri "Paesi dipinto"), che l'ha integralmente sostituita - in quanto prevede la possibilità per la Regione di sostenere finanziariamente la manifestazione d'arte "Treglio affrescata" mediante elargizione al Comune gestore di un contributo anche annuale, omettendo la quantificazione e l'indicazione della copertura del summenzionato contributo in violazione del principio di necessaria copertura delle spese di cui all'art. 81, quarto comma, Cost., nel testo in vigore sino all'esercizio finanziario 2013, posto che la norma impugnata ha cessato di avere efficacia il 27 dicembre 2013 (restano assorbite le ulteriori censure). - Sulla cessazione della materia del contendere per mancata applicazione, medio tempore , delle norme abrogate o modificate, vedi le citate sentenze nn. 325/2011; 32/2012; 193/2012; 300/2012. - In merito alla declaratoria di illegittimità costituzionale di norme abrogate che, medio tempore , abbiano trovato applicazione v. le sentenze nn. 192/2012 e 11/2014. - Sulla necessità della stima e della copertura di bilancio in sede preventiva, per la salvaguardia della gestione finanziaria, vedi, tra le tante, le citate sentenze nn. 141/2010; 68/2011; 51/2013; 181/2013.

Massima n. 37826

Ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, va dichiarata l'illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'art. 5, commi 1, 2 e 4, della legge della Regione Abruzzo 10 dicembre 2012, n. 59 (Riconoscimento di Treglio paese dell'affresco), in quanto essi prevedono norme strettamente connesse all'art. 5, comma 3, già oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale perché prevedeva la possibilità per la Regione di sostenere finanziariamente la manifestazione d'arte "Treglio affrescata" mediante elargizione al Comune gestore di un contributo annuale, omettendo la quantificazione e l'indicazione della copertura del summenzionato contributo. - Sull'illegittimità costituzionale in via consequenziale di norme "strettamente connesse" e avvinte da un "inscindibile legame funzionale" v., rispettivamente, le citate sentenze nn. 332/2010 e 138/2009.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 10 dicembre 2012, n. 59 (Riconoscimento di Treglio paese dell'affresco);

2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, 2 e 4, della legge reg. Abruzzo n. 59 del 2012.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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