Corte costituzionale
Sentenza n. 68/2014
Corte cost., sent. 2 aprile 2014, n. 68
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 68/2014
- Data di deposito
- 2 aprile 2014
- Data di decisione
- 26 marzo 2014
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:68
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 3, legge della Regione Abruzzo n. 59 del 10 dicembre 2012
- art. 5, comma 1, legge della Regione Abruzzo n. 59 del 10 dicembre 2012
- art. 5, comma 2, legge della Regione Abruzzo n. 59 del 10 dicembre 2012
- art. 5, comma 4, legge della Regione Abruzzo n. 59 del 10 dicembre 2012
Parametri
- art. 81, comma 4, Costituzione
- art. 81, comma 1, Costituzione
- art. 27, legge costituzionale n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 37825
È illegittimo l'art. 5, comma 3, della legge Regione Abruzzo 10 dicembre 2012, n. 59 (Riconoscimento di Treglio paese dell'affresco) - la cui intervenuta abrogazione non consente la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, in assenza di elementi probatori in ordine alla mancata applicazione della norma nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della suddetta legge e quella della legge regionale n. 49 del 2013 (Riconoscimento di Treglio "Paese dell'Affresco", di Azzinano di Tossicia e Casoli di Atri "Paesi dipinto"), che l'ha integralmente sostituita - in quanto prevede la possibilità per la Regione di sostenere finanziariamente la manifestazione d'arte "Treglio affrescata" mediante elargizione al Comune gestore di un contributo anche annuale, omettendo la quantificazione e l'indicazione della copertura del summenzionato contributo in violazione del principio di necessaria copertura delle spese di cui all'art. 81, quarto comma, Cost., nel testo in vigore sino all'esercizio finanziario 2013, posto che la norma impugnata ha cessato di avere efficacia il 27 dicembre 2013 (restano assorbite le ulteriori censure). - Sulla cessazione della materia del contendere per mancata applicazione, medio tempore , delle norme abrogate o modificate, vedi le citate sentenze nn. 325/2011; 32/2012; 193/2012; 300/2012. - In merito alla declaratoria di illegittimità costituzionale di norme abrogate che, medio tempore , abbiano trovato applicazione v. le sentenze nn. 192/2012 e 11/2014. - Sulla necessità della stima e della copertura di bilancio in sede preventiva, per la salvaguardia della gestione finanziaria, vedi, tra le tante, le citate sentenze nn. 141/2010; 68/2011; 51/2013; 181/2013.
Massima n. 37826
Ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, va dichiarata l'illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'art. 5, commi 1, 2 e 4, della legge della Regione Abruzzo 10 dicembre 2012, n. 59 (Riconoscimento di Treglio paese dell'affresco), in quanto essi prevedono norme strettamente connesse all'art. 5, comma 3, già oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale perché prevedeva la possibilità per la Regione di sostenere finanziariamente la manifestazione d'arte "Treglio affrescata" mediante elargizione al Comune gestore di un contributo annuale, omettendo la quantificazione e l'indicazione della copertura del summenzionato contributo. - Sull'illegittimità costituzionale in via consequenziale di norme "strettamente connesse" e avvinte da un "inscindibile legame funzionale" v., rispettivamente, le citate sentenze nn. 332/2010 e 138/2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 10 dicembre 2012, n. 59 (Riconoscimento di Treglio paese dell'affresco);
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, 2 e 4, della legge reg. Abruzzo n. 59 del 2012.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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