Corte costituzionale
Sentenza n. 55/2014
Corte cost., sent. 27 marzo 2014, n. 55
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 55/2014
- Data di deposito
- 27 marzo 2014
- Data di decisione
- 24 marzo 2014
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:55
Norme oggetto del giudizio
- doc. IV-quater, deliberazione del Senato della Repubblica n. 6 del 30 novembre 2011
Parametri
Massime
Massima n. 37788
Non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni rese da un proprio componente, per le quali pende procedimento penale davanti al G.i.p. del Tribunale ordinario di Milano, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., con conseguente annullamento dell'impugnata deliberazione di insindacabilità. Le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare sono coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. a condizione che siano legate da un nesso funzionale con l'esercizio di funzioni parlamentari; a tal fine, devono concorrere due requisiti: a) un legame temporale fra l'attività parlamentare e l'attività esterna, in modo che questa venga ad assumere una finalità divulgativa della prima; b) una sostanziale corrispondenza di significato, ancorché non testuale, tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e gli atti esterni. Nella specie, il nesso funzionale fra le dichiarazioni rese extra moenia dal senatore (all'epoca dei fatti) e il disegno di legge richiamato dalla difesa del Senato va escluso per difetto di entrambi i requisiti. Il disegno di legge, infatti, è stato presentato quattro mesi e mezzo dopo la pubblicazione dell'articolo che avrebbe avuto la finalità di divulgarne i contenuti e quindi non è idoneo, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, a fungere da elemento di riferimento agli effetti della garanzia dell'insindacabilità, né può attribuirsi rilievo alla circostanza che la sua «elaborazione» possa essere avvenuta in epoca «quasi contestuale» alla pubblicazione dell'articolo, atteso che solo a partire dal momento della presentazione esso acquisisce formale esistenza giuridica. Inoltre, la relazione di accompagnamento del disegno di legge, concernente la proposta di istituire una commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dei collaboratori di giustizia, non contiene il minimo riferimento alla vicenda cui si riferiscono le dichiarazioni asseritamente diffamatorie, potendo, al più, ravvisarsi un mero collegamento tematico o la inerenza ad un medesimo argomento di rilievo molto generale, relativo ai problemi della giustizia. - Per l'ammissibilità del conflitto, v. la citata ordinanza n. 25/2013. - Nel senso dell'ammissibilità del ricorso nel quale il giudice abbia omesso di indicare le dichiarazioni asseritamente diffamatorie, limitandosi a riprodurre il capo di imputazione, quando per il carattere analitico dell'imputazione sia consentito alla Corte di raffrontare le dichiarazioni extra moenia con il contenuto di atti tipici della funzione parlamentare, v. la citata sentenza n. 205/2012. - Sul nesso funzionale, v. la citata sentenza n. 305/2013. - Nel senso che non possono fungere da elementi di riferimento, agli effetti della garanzia dell'insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, Cost., atti compiuti dal parlamentare in epoca successiva alle dichiarazioni extra moenia , v. la citata sentenza n. 82/2011. - Sul requisito della «sostanziale corrispondenza di significato», v. la citata sentenza n. 96/2011. - Nel senso che un'interpretazione del concetto di nesso funzionale sganciato dal collegamento diretto fra opinioni espresse e atti della funzione non è compatibile con il disegno costituzionale, v. la citata sentenza n. 313/2013.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara che non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni rese dal senatore Raffaele (detto Lino) Iannuzzi, per le quali pende procedimento penale dinanzi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Milano, di cui al ricorso in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
2) annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica il 30 novembre 2011 (doc. IV-quater n. 6).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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