Corte costituzionale
Sentenza n. 54/2014
Corte cost., sent. 27 marzo 2014, n. 54
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 54/2014
- Data di deposito
- 27 marzo 2014
- Data di decisione
- 24 marzo 2014
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:54
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 29 dicembre 2010
- art. 2, comma 8, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 29 dicembre 2010
- art. 3, comma 37, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 29 dicembre 2010
- art. 4, comma 68, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 29 dicembre 2010
- art. 10, comma 69, lett. b), legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 29 dicembre 2010
- art. 10, comma 68, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 29 dicembre 2010
- art. 10, comma 69, lett. a), legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 29 dicembre 2010
- art. 12, comma 30, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 29 dicembre 2010
- art. 12, comma 31, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 29 dicembre 2010
- art. 14, comma 43, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 29 dicembre 2010
- art. 14, comma 44, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 29 dicembre 2010
Parametri
- art. 23, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 117, comma 2, lett. r), Costituzione
- art. 4, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 5, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 9, comma 28, decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010
- legge n. 122 del 30 luglio 2010
- art. 9, comma 5, decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010
- art. 9, comma 6, decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010
- art. 9, comma 7, decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010
- art. 9, comma 8, decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010
- art. 14, comma 7, decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010
- art. 14, comma 8, decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010
- art. 14, comma 10, decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010
- art. 14, comma 9, decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010
Massime
Massima n. 37783
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio relativo alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 8, 3, comma 37, e 4, comma 68, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - legge finanziaria 2011), impugnati dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3, 117, commi primo, secondo, lettere e ), r ) ed s ), e terzo, e 120, primo comma, Cost., e agli artt. 4, 5 e 51 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia. Infatti, la rinuncia al ricorso, formalmente accettata dalla controparte, seppur parziale, comporta, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del giudizio relativamente alle questioni oggetto di rinuncia. - V., per un caso analogo, sentenza n. 77/ 2013.
Massima n. 37784
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alla questione di legittimità costituzionale riferita all'art. 10, comma 69, lett. b ), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - legge finanziaria 2011), impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. r ), Cost. e agli artt. 4 e 5 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia. Infatti, la disposizione impugnata, che aveva introdotto un potere sostitutivo delle camere di commercio nei confronti dei Comuni, esercitabile nell'ipotesi in cui questi ultimi non avessero provveduto ad attivare gli sportelli unici entro il termine del 30 giugno 2011, è stata abrogata ad opera dell'art. 5 della legge regionale n. 4 del 2011, entrata in vigore il 7 aprile 2011, quindi prima che essa abbia potuto trovare applicazione. - Per casi analoghi, v., citate, ex plurimis , sentenze n. 19/2014 e n. 298/2013.
Massima n. 37785
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. r ), Cost., l'art. 10, commi 68 e 69, lettera a ), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n. 22, nella parte in cui le disposizioni impugnate sono intervenute sul termine previsto per l'attivazione degli sportelli unici per le attività produttive. La disciplina dello sportello unico per le attività produttive, infatti, riguarda non solo la regolamentazione dei compiti e del funzionamento, ma anche il termine entro cui deve essere attivato e rientra nella materia del «coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati della amministrazione statale, regionale e locale», di competenza legislativa esclusiva dello Stato, e non è indicata dagli artt. 4 e 5 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia tra le materie di potestà legislativa regionale. - Sulla riconducibilità della disciplina dello sportello unico per le attività produttive alla materia del "coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati della amministrazione statale, regionale e locale", vedi la citata sentenza n. 15/2010.
Massima n. 37786
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 12, commi 30 e 31, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n. 22, riguardante assunzioni di personale a tempo indeterminato effettuate dall'Agenzia regionale del lavoro. La disposizione censurata, infatti, contrasta con le disposizioni di cui all'art. 9, commi 5, 6, 7, 8 e 28, del d.l. n. 78 del 2010, che hanno natura di principio fondamentale in materia di «coordinamento della finanza pubblica», applicabili anche alla Regione autonoma Friuli-Venezia. L'art. 12, comma 30, della legge impugnata, infatti, pur richiamando espressamente gli obiettivi stabiliti dalle dette disposizioni statali, fissa, attraverso il rinvio alla legge regionale n. 24 del 2009, un limite diverso da quello in esse stabilito e contempla una serie di deroghe non individuate dal legislatore nazionale. Parimenti illegittimo è l'art. 12, comma 31, che, non sottoponendo l'Agenzia regionale del lavoro al limite per le assunzioni di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, introduce una deroga, non prevista dal legislatore statale, all'ambito soggettivo di applicazione di tale principio di coordinamento della finanza pubblica. - Sull'applicabilità alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dei principi di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dalla legislazione statale, v. da ultimo, le citate sentenze nn. 3/2013 e 217/2012). - Sulla natura di principio fondamentale in materia di «coordinamento della finanza pubblica» delle disposizioni di cui al d.l. n. 78 del 2010, v., da ultimo, sentenza n. 289/2013. - Sulle modifiche che hanno interessato il d.l. n. 78 del 2010, peraltro senza alterarne la «sostanza normativa», v. la citata sentenza n. 148/2012.
Massima n. 37787
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 14, commi 43 e 44, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione - Legge finanziaria 2011). La disposizione censurata, infatti, aggiungendo nuove fattispecie a quelle già previste dalla legge regionale n. 24 del 2009 e attribuendo alla Giunta regionale il potere di autorizzare ulteriori deroghe, contrasta con l'art. 14, commi 7, 8, 9 e 10, del decreto-legge n. 78 del 2010, espressione di principi di coordinamento della finanza pubblica. Tali ultimi principi - applicabili anche alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - impongono alle pubbliche amministrazioni una riduzione delle spese per il personale e un limite alle assunzioni, non consentendo l'incremento delle ipotesi di deroga a detto limite.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 10, commi 68 e 69, lettera a), 12, commi 30 e 31, e 14, commi 43 e 44, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione - legge finanziaria 2011);
2) dichiara estinto, relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 8, 3, comma 37, e 4, comma 68, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 2010, il giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 69, lettera b), della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 2010, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione e agli artt. 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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