Corte costituzionale

Sentenza n. 49/2014

Corte cost., sent. 14 marzo 2014, n. 49

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
49/2014
Data di deposito
14 marzo 2014
Data di decisione
10 marzo 2014
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:49

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, legge della Regione Veneto n. 55 del 31 dicembre 2012
  • art. 16, legge della Regione Veneto n. 55 del 31 dicembre 2012
  • art. 48-bis, comma 4, bis, legge della Regione Veneto n. 33 del 4 novembre 2002
  • art. 5, comma 1, lett. a), legge della Regione Veneto n. 8 del 14 maggio 2013

Parametri

Massime

Massima n. 37775

È inammissibile, per genericità della censura, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Veneto 31 dicembre 2012, n. 55, riguardante "Interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale", impugnato dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., in quanto legittimerebbe l'esclusione dalla valutazione ambientale strategica (VAS) delle varianti allo strumento urbanistico generale connesse ai suddetti interventi. La parte ricorrente, oltre a non esplicitare le ragioni della asserita violazione del parametro evocato, neppure lo identifica compiutamente, trascurando, non solo di indicare lo specifico principio desumibile dalla normativa statale in materia di ambiente, ma anche di citare la stessa normativa ambientale applicabile alla fattispecie; ciò tanto più in quanto, pur potendosi desumere che tale normativa sia quella contenuta nel d.lgs. n. 152 del 2006, non risulta identificata la particolare disciplina che, nell'ampio e variegato contesto applicativo delle norme poste a regolare le procedure per la VAS, sarebbe atta a garantire il necessario «livello adeguato e non riducibile di tutela» negli interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale, oggetto della norma regionale impugnata. - Sulla necessità, ai fini dell'ammissibilità della questione, della specificazione della norma interposta, v. la citata sentenza n. 312/2013. - Sulla competenza dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, con riferimento alla disciplina della VAS, v. la citata sentenza n. 225/2009.

Massima n. 37776

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., l'art. 16 della legge della Regione Veneto 31 dicembre 2012, n. 55, che introduce il comma 4- bis nell'art. 48- bis della legge regionale n. 33 del 2002, stabilendo, relativamente al commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime, che «Ciascun operatore non può essere titolare di nulla osta in più di un comune». La disciplina censurata - la cui intervenuta abrogazione ad opera dell'art. 5, comma 1, lett. b ), della legge regionale n. 8 del 2013, sebbene pienamente satisfattiva delle pretese del ricorrente, non comporta la cessazione della materia del contendere in assenza dell'ulteriore requisito della mancata applicazione medio tempore della norma sottoposta a scrutinio - viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, alla quale essa va ascritta, in quanto impone un limite territoriale alla libera possibilità di svolgere un'attività economica da parte dei richiedenti il nulla osta, ponendosi con ciò in contrasto con l'art. 19 del d.lgs. n. 59 del 2010, il quale prevede che l'autorizzazione per il commercio in forma itinerante abilita a detta attività in tutto il territorio nazionale (resta assorbito l'ulteriore motivo di censura proposto in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost.). - Sulle condizioni per dichiarare la cessazione della materia del contendere, v. le citate sentenze nn. 272/2013, 246/2013, 228/2013, 218/2013 e 187/2013. - Sulla possibilità, prevista dalla direttiva "servizi" 2006/123/CE, di introdurre limiti all'esercizio delle attività economiche giustificati da «motivi imperativi di interesse generale», v. le citate sentenze nn. 245/2013 e 98/2013. - Sulla competenza esclusiva dello Stato ( ex art. 117, secondo comma, lett. e , Cost.) in materia di concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, v. le citate sentenze nn. 245/2013 e 98/2013. - Nel senso che la tutela della concorrenza «si attua anche attraverso la previsione e la correlata disciplina delle ipotesi in cui viene eccezionalmente consentito di apporre dei limiti all'esigenza di tendenziale massima liberalizzazione delle attività economiche», v. la citata sentenza n. 291/2012. - Nel senso che sono inibiti alle Regioni interventi normativi diretti ad incidere sulla disciplina dettata dallo Stato in materie di propria competenza esclusiva, «finanche in modo meramente riproduttivo della stessa», v. le citate sentenze nn. 245/2013, 18/2013, 271/2009, 153/2006 e 29/2006. - Sul divieto del commercio itinerante nei centri storici del Veneto, v. la citata sentenza n. 247/2010. - Per l'affermazione che una competenza esclusiva dello Stato, in quanto caratterizzata dalla portata "trasversale" e dal contenuto finalistico delle relative statuizioni, pur se non priva radicalmente le Regioni delle competenze legislative e amministrative loro spettanti, tuttavia le orienta ad esercitarle in base ai principi indicati dal legislatore statale, v. le citate sentenze nn. 245/2013 e 98/2013.

Massima n. 37777

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., l'art. 5, comma 1, lett. a ), della legge della Regione Veneto 14 maggio 2013, n. 8, il quale, modificando il comma 2 dell'art. 48- bis della legge regionale n. 33 del 2002, dispone che il nulla osta comunale allo svolgimento del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime deve essere «comunque non inferiore a sette anni e non superiore a dodici» e che, nei procedimenti di selezione e in caso di pluralità di domande in eccesso rispetto al numero di assegnazioni previste, si applicano i criteri stabiliti nell'«Intesa della Conferenza Unificata» del 5 luglio 2012 per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica e la priorità della maggiore professionalità è connessa al maggior numero di presenze pregresse. La disciplina censurata viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, in quanto frutto di una scelta unilaterale della Regione (trasfusa in un atto di legislazione primaria, adottato senza ricorso al procedimento partecipativo) che estende alla particolare attività di commercio itinerante sulle aree demaniali marittime la normativa statale prevista dall'art. 70, comma 5, del d.lgs. n. 59 del 2010, il quale affida allo strumento dell'intesa in sede di Conferenza unificata la individuazione dei criteri per il rilascio ed il rinnovo dei posteggi relativamente alla diversa attività di commercio su aree pubbliche (resta assorbito l'ulteriore motivo di censura proposto in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost.). - Nel senso che la verifica di conformità della norma impugnata alle regole di competenza interna è preliminare al controllo del rispetto dei princípi comunitari, v. le citate sentenze nn. 245/2013, 127/2010 e 120/2010.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della Regione Veneto 31 dicembre 2012, n. 55 (Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge della Regione Veneto 14 maggio 2013, n. 8 (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifica della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e successive modificazioni e della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni);

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge regionale n. 55 del 2012, proposta - in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione - dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Massimiliano BONI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 marzo 2014.

Il Cancelliere

F.to: Massimiliano BONI

Testo integrale

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