Corte costituzionale
Sentenza n. 32/2014
Corte cost., sent. 25 febbraio 2014, n. 32
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 32/2014
- Data di deposito
- 25 febbraio 2014
- Data di decisione
- 12 febbraio 2014
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:32
Norme oggetto del giudizio
- art. 4-bis, decreto-legge n. 272 del 30 dicembre 2005
- legge n. 49 del 21 febbraio 2006
- art. 4, vicies ter, decreto-legge n. 272 del 30 dicembre 2005
- art. 4, vicies-ter, decreto-legge n. 272 del 30 dicembre 2005
- art. 73, nella versione precedente alla novella del 2006, decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990
Parametri
Massime
Massima n. 37668
Nel giudizio di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., degli artt. 4- bis e 4- vicies ter , commi 2, lett. a ), e 3, lett. a ), numero 6), del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49), recanti modifiche al trattamento sanzionatorio previsto dal d.P.R. n. 309 del 1990 per i reati aventi ad oggetto le c.d. "droghe pesanti" e per quelli concernenti le c.d. "droghe leggere", non è fondata l'eccezione dell'Avvocatura dello Stato di inammissibilità della questione per difetto di rilevanza derivante dall'omessa sperimentazione, da parte del giudice a quo , della possibilità di adeguare il trattamento sanzionatorio alle differenti tipologie di stupefacenti attraverso l'applicazione dell'art. 73, comma 5, del suddetto d.P.R., che prevede pene più miti per i fatti di lieve entità. Infatti, il rimettente ha espressamente precisato che il giudice d'appello ha fornito congrua, specifica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali non è riconoscibile nella specie il fatto di lieve entità. - Sull'ammissibilità dell'intervento, nel giudizio di legittimità costituzionale, della persona imputata nel procedimento a quo , v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 304/2011, 138/2010 e 263/2009. - Nel senso che il thema decidendum del giudizio di legittimità costituzionale deve ritenersi limitato alle norme e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, e non possono essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissate, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti costituite, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 56/2009, 86/2008 e 174/2003.
Massima n. 37669
Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 77, secondo comma, Cost., gli artt. 4- bis e 4- vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49), i quali unificano il trattamento sanzionatorio, in precedenza differenziato, previsto dal d.P.R. n. 309 del 1990 per i reati aventi ad oggetto le c.d. "droghe leggere" e per quelli concernenti le c.d. "droghe pesanti". Le norme impugnate, introdotte in sede di conversione, violano l'indicato parametro costituzionale per difetto di omogeneità e, quindi, di nesso funzionale con le disposizioni del decreto-legge, così discostandosi dai principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale sui limiti di emendabilità del provvedimento d'urgenza da parte della legge di conversione. L'art. 4 del decreto - l'unico fra le norme in esso contenute al quale potrebbero, in ipotesi, riferirsi le disposizioni impugnate - contiene norme di natura processuale, attinenti alle modalità di esecuzione della pena, il cui fine è quello di impedire l'interruzione dei programmi di recupero del tossicodipendente. Le disposizioni impugnate si riferiscono invece agli stupefacenti e non alla persona del tossicodipendente; esse, inoltre, sono norme a connotazione sostanziale perché dettano la disciplina dei reati in materia di stupefacenti. Si tratta, quindi, di fattispecie diverse per materia e finalità che denotano l'evidente estraneità delle disposizioni censurate rispetto ai contenuti e alle finalità del decreto-legge, come dimostra l'intervenuta modifica, in sede di conversione, del titolo originario del decreto. La disomogeneità è resa evidente anche dalla portata della riforma recata dalle disposizioni impugnate le quali introducono una innovazione sistematica della disciplina dei reati in materia di stupefacenti, sia sotto il profilo delle incriminazioni sia sotto quello sanzionatorio, che, coinvolgendo delicate scelte di natura politica, giuridica e scientifica, avrebbe richiesto un adeguato dibattito parlamentare, secondo le ordinarie procedure di formazione della legge. In difetto del necessario legame logico-giuridico, richiesto dall'art. 77, secondo comma, Cost., i censurati artt. 4- bis e 4- vicies ter devono pertanto ritenersi adottati in carenza dei presupposti per il legittimo esercizio del potere legislativo di conversione. (Rimane assorbita l'ulteriore questione sollevata in via subordinata dal giudice a quo ). - Sul «nesso di interrelazione funzionale» tra decreto-legge e legge di conversione, quale presupposto della sequenza delineata dall'art. 77, secondo comma, Cost., v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 22/2012 e ordinanza n. 34/2013. - Nel senso che il requisito della omogeneità tra decreto-legge e legge di conversione si riferisce anche a provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo, v. la citata sentenza n. 22/2012.
Massima n. 37670
A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., degli artt. 4- bis e 4- vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49), i quali unificano il trattamento sanzionatorio, in precedenza differenziato, previsto dal d.P.R. n. 309 del 1990 per i reati aventi ad oggetto le c.d. "droghe leggere" e per quelli concernenti le c.d. "droghe pesanti", tornano a ricevere applicazione l'art. 73 del medesimo d.P.R. e le relative tabelle, in quanto mai validamente abrogati, nella formulazione precedente alle modifiche apportate con le disposizioni impugnate. Nella misura in cui non rispettano la funzione tipica della legge di conversione, facendo uso della speciale procedura per essa prevista al fine di perseguire scopi ulteriori rispetto alla conversione del provvedimento del Governo, le Camere agiscono, infatti, in una situazione di carenza di potere. In tali casi, l'atto affetto da vizio radicale nella sua formazione è inidoneo ad innovare l'ordinamento e, quindi, anche ad abrogare la precedente normativa, come nell'ipotesi di norme legislative emanate in difetto di delega. Inoltre, se non tornassero ad applicarsi le norme sanzionatorie contenute nel d.P.R. n. 309 del 1990, resterebbero non punite alcune tipologie di condotte per le quali sussiste un obbligo sovranazionale di penalizzazione (decisione quadro n. 2004/757/GAI del 2004), con conseguente violazione del diritto dell'Unione europea, vincolante in virtù degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. Gli effetti in malam partem connessi al più grave trattamento sanzionatorio dei reati concernenti le c.d. "droghe pesanti", che trova applicazione per effetto della riviviscenza della precedente disciplina, non precludono l'esame nel merito della questione, atteso che la decisione della Corte non fa altro che rimuovere gli ostacoli all'applicazione di una disciplina stabilita dal legislatore, senza configurare nuove norme penali. Quanto agli effetti sui singoli imputati, è compito del giudice comune, quale interprete delle leggi, impedire che la dichiarazione di illegittimità costituzionale vada a detrimento della loro posizione giuridica, tenendo conto dei principi in materia di successione di leggi penali nel tempo ex art. 2 cod. pen., che implica l'applicazione della norma penale più favorevole al reo. - Sulla particolare connotazione della legge di conversione come legge avente natura «funzionalizzata e specializzata», v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 22/2012 e ordinanza n. 34/2013. - Nel senso della inidoneità dell'atto «affetto da vizio radicale nella sua formazione» ad «innovare l'ordinamento e, quindi, anche ad abrogare la precedente normativa», v. le citate sentenze nn. 123/2011 e 361/2010. - Sugli effetti della caducazione di norme legislative emanate in difetto di delega, nel senso dell'applicazione della normativa precedente come conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale, v. le citate sentenze nn. 5/2014 e 162/2012. - Sul principio della riserva di legge in materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.), quale limite all'ammissibilità di questioni con effetti in malam partem , v. le citate sentenze nn. 148/1983 e 394/2006. - Nel senso che il principio della riserva di legge di cui al secondo comma dell'art. 25 Cost. pone il divieto per la Corte di «configurare nuove norme penali», v. la citata sentenza n. 394/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 febbraio 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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