Corte costituzionale
Sentenza n. 279/2014
Corte cost., sent. 12 dicembre 2014, n. 279
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 279/2014
- Data di deposito
- 12 dicembre 2014
- Data di decisione
- 1° dicembre 2014
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:279
Norme oggetto del giudizio
- comma 1, Tariffa all., I parte, art. 1, V periodo, decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986
- art. 3, comma 14, lett. b), decreto-legge n. 669 del 31 dicembre 1996
- legge n. 30 del 28 febbraio 1997
Parametri
Massime
Massima n. 38205
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, quinto periodo, della Parte Prima della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 [come introdotto dall'art. 3, comma 14, lett. b ), del d.l. n. 669 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1997], impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto - prevedendo la riduzione dell'imposta di registro all'1 per cento per gli acquisti di fabbricati o porzioni di fabbricato esenti da IVA, effettuati da imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili (a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari l'intenzione di trasferirli entro tre anni) - escluderebbe irragionevolmente dall'agevolazione gli acquisti di immobili di soggetti privati. La disposizione de qua , con cui il legislatore ha ritenuto di mitigare il gravoso regime gravante sul settore immobiliare, si inserisce in un quadro normativo ispirato ad un principio di alternatività dal quale consegue l'applicazione in misura fissa dell'imposta di registro sugli atti che prevedono corrispettivi soggetti all'IVA. Tale principio svolge una funzione di tutela rispetto alla simmetria del sistema IVA - registro, evitando fenomeni di doppia imposizione; perché esso operi, è necessario che l'operazione ricada nell'ambito delineato oggettivamente e soggettivamente dal d.P.R. n. 633 del 1972, dovendosi trattare di cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate da soggetti esercenti attività di impresa o arti e professioni. Peraltro, l'alternatività non è condizionata all'effettiva sottoposizione ad IVA dell'operazione, essendo sufficiente che essa rientri in tale ambito, cosicché vale anche nel caso in cui sia poi prevista in concreto l'esenzione. Il diverso trattamento giuridico delle due fattispecie in comparazione - una operazione IVA, sia pure "esente", ed una operazione non rientrante nell'"area IVA" - è, dunque, la logica conseguenza di un sistema di alternatività così costruito fin dalle origini e che fin dalle origini non ha escluso le operazioni esenti. In mancanza di omogeneità delle situazioni raffrontate, la norma impugnata non risulta irragionevole né discriminatoria. - Per la precedente decisione di manifesta inammissibilità della presente questione, determinata dal vizio (successivamente sanato dal rimettente) di insufficiente motivazione sulla rilevanza, v. la citata ordinanza n. 268/2012. - Per l'orientamento secondo cui le disposizioni che prevedono agevolazioni fiscali hanno carattere eccezionale e derogatorio e costituiscono esercizio di un potere discrezionale del legislatore, censurabile solo per l'eventuale palese arbitrarietà o irrazionalità, con la conseguenza che la Corte costituzionale non può estenderne l'ambito di applicazione, se non quando lo esiga la ratio dei benefici stessi, v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 6/2014 e 275/2005; ordinanze nn. 103/2012, 203/2011 e 144/2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, quinto periodo, della Parte Prima della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), come introdotto dall'art. 3, comma 14, lettera b), del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Trapani, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 dicembre 2014.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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