Corte costituzionale

Sentenza n. 277/2014

Corte cost., sent. 12 dicembre 2014, n. 277

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
277/2014
Data di deposito
12 dicembre 2014
Data di decisione
1° dicembre 2014
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:277

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 38202

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, impugnati, in riferimento all'art. 3 Cost., «nella parte in cui fanno derivare automaticamente il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno del cittadino extracomunitario dalla pronuncia, nei suoi confronti, di una sentenza di condanna per uno dei reati per i quali l'art. 381 cod. proc. pen. prevede l'arresto facoltativo in flagranza, senza consentire che la pubblica amministrazione provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato». Il petitum del rimettente - mutuato dalla sentenza n. 172 del 2012, rispondente, peraltro, a diversa esigenza - risulta connotato, in riferimento all'oggetto del presente giudizio, da un rilevante tasso di manipolatività, derivante anche dalla «natura creativa» e «non costituzionalmente obbligata» della soluzione evocata, tanto più vertendosi in materia di regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale, rispetto alla quale è riconosciuta ampia discrezionalità al legislatore. In sostituzione dell'attuale sistema basato su due criteri concorrenti di natura composita (il primo, di tipo misto, riferito ai casi per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza; il secondo calibrato in funzione di "tipologie" di reati, individuati ratione materiae ), il rimettente chiede infatti l'introduzione di un criterio che darebbe esclusivo rilievo alla condanna del soggetto solo per uno dei reati per i quali è previsto l'arresto facoltativo in flagranza. Le "materie" evocate dalla normativa in questione dimostrano, tuttavia, l'intendimento del legislatore di assumere a paradigma ostativo alla concessione o al rinnovo del permesso di soggiorno non la gravità del fatto, in sé e per sé considerata, quanto - e soprattutto - la specifica natura del reato, in ragione di un'esigenza di conformazione agli impegni internazionali di "inibitoria" di traffici riguardanti settori reputati maggiormente sensibili. Ne deriva che l'introduzione di un modello di tipo esclusivamente "quantitativo", fondato, cioè, sulla gravità in concreto del fatto e sulla sanzione applicabile, si tradurrebbe non in una semplice deroga all'automatismo, ma nella creazione di un "sistema" del tutto nuovo - diverso e alternativo - rispetto a quello prefigurato dal legislatore. - Per l'illegittimità costituzionale dell'art. 1- ter , comma 13, lett. c ), del d.l. n. 78 del 2009 (conv. dalla legge n. 102 del 2009), «nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'art. 381 del codice di procedura penale, senza prevedere che la pubblica amministrazione provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato», v. la citata sentenza n. 172/2012. - Sull'inammissibilità della questione derivante dalla «natura creativa» e «non costituzionalmente obbligata» della soluzione evocata, v. le citate decisioni: sentenze nn. 241/2014, 81/2014 e 30/2014; ordinanza n. 190/2013. - Sull'ampia discrezionalità riconosciuta al legislatore in materia di regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale, v. le citate sentenze nn. 202/2013, 172/2012, 148/2008, 206/2006 e 62/1994.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevate - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, con le due ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 dicembre 2014.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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