Corte costituzionale

Sentenza n. 264/2014

Corte cost., sent. 26 novembre 2014, n. 264

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
264/2014
Data di deposito
26 novembre 2014
Data di decisione
17 novembre 2014
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
NAPOLITANO
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:264

Norme oggetto del giudizio

  • Doc. IV-ter, n. 3-A, deliberazione della Camera dei deputati del 19 dicembre 2008

Parametri

Massime

Massima n. 38179

Non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni asseritamente offensive - per le quali pende un procedimento civile per risarcimento del danno davanti alla Corte d'Appello di Milano - espresse da un proprio componente in danno di magistrati componenti l'ufficio centrale circoscrizionale estero, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., con conseguente annullamento della impugnata deliberazione di insindacabilità. Infatti, il "nesso funzionale" che deve sussistere tra le dichiarazioni divulgative rese extra moenia da un membro del Parlamento e l'attività parlamentare propriamente intesa, deve essere visto come identificabilità della dichiarazione quale espressione della attività parlamentare, postulandosi anche, a tal fine, una sostanziale contestualità tra i due momenti, a testimonianza dell'unitario alveo "funzionale" che le deve, appunto, correlare. La preclusione all'esercizio della funzione giurisdizionale scaturisce, in via diretta ed immediata, dalla deliberazione della Camera competente che affermi la sussistenza di detta prerogativa. Ne deriva che gli elementi di fatto a sostegno del richiamato "nesso funzionale" tra le opinioni del parlamentare e gli eventuali atti divulgativi extra moenia non possono che derivare dalle "allegazioni" che la Camera stessa ha l'onere di indicare o di produrre. Nella specie, la relazione che ha accompagnato la proposta della Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati, nonchè gli interventi susseguitisi in sede di discussione in Assemblea, si limitano a ritenere sussistente la prerogativa senza operare alcun richiamo ad atti in qualche modo riconducibili alle funzioni del parlamentare interessato o alla sua stessa persona. Peraltro, la mancata costituzione in giudizio della Camera dei deputati ha obiettivamente impedito di acquisire al contraddittorio processuale le ragioni a sostegno della deliberazione di insindacabilità ritenute rilevanti sul piano delle competenze costituzionali. - Per l'ammissibilità del conflitto, v. la citata ordinanza n. 262/2013. - Sulla delimitazione dell'ambito di operatività dell'insindacabilità, v. la citata sentenza n. 313/2013. - Nel senso che la garanzia dell'insindacabilità opera specificamente in relazione "all'esercizio" delle funzioni medesime parlamentari stricto sensu , v. le citate sentenze nn. 313/2013 e 221/2014.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dall'onorevole Enrico La Loggia, per le quali pende procedimento civile davanti alla Corte d'appello di Milano, di cui al ricorso indicato in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

2) annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 19 dicembre 2008 (atto Camera, doc. IV-ter, n. 3-A).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2014.

F.to:

Paolo Maria NAPOLITANO, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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