Corte costituzionale

Sentenza n. 260/2014

Corte cost., sent. 20 novembre 2014, n. 260

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
260/2014
Data di deposito
20 novembre 2014
Data di decisione
5 novembre 2014
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
NAPOLITANO
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:260

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 1, lett. g), legge della Regione Lombardia n. 11 del 19 febbraio 2014
  • art. 4, comma 1, legge della Regione Lombardia n. 11 del 19 febbraio 2014
  • art. 6, comma 1, legge della Regione Lombardia n. 11 del 19 febbraio 2014
  • art. 6, comma 2, legge della Regione Lombardia n. 11 del 19 febbraio 2014
  • art. 6, comma 4, legge della Regione Lombardia n. 11 del 19 febbraio 2014
  • art. 6, comma 5, legge della Regione Lombardia n. 11 del 19 febbraio 2014
  • art. 6, comma 13, legge della Regione Lombardia n. 11 del 19 febbraio 2014
  • art. 7, comma 6, lett. b), legge della Regione Lombardia n. 11 del 19 febbraio 2014
  • art. 7, comma 7, legge della Regione Lombardia n. 11 del 19 febbraio 2014

Parametri

Massime

Massima n. 38172

È cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, commi primo e secondo, lett. e ), m ), s ) ed l ), Cost., degli artt. 3, comma 1, lett. g ), 4, comma 1, 6, commi 1, 2, 4, 5 e 13, e 7, commi 6, lett. b ), e 7 della legge della Regione Lombardia 19 febbraio 2014, n. 11, recanti misure dirette a promuovere la crescita e le innovazioni del sistema produttivo regionale (istituzione del "Made in Lombardia", costituzione di un circuito di moneta complementare, disciplina semplificata per taluni aspetti delle attività economiche). Infatti, la Regione Lombardia, nelle more del giudizio, ha approvato la legge n. 24 del 2014 il cui art. 21, comma 3, ha modificato tutte le disposizioni oggetto di censura in senso satisfattivo delle ragioni del ricorrente. Inoltre, non è contestato che, nelle more della sopravvenuta modifica legislativa, le norme impugnate non abbiano ricevuto attuazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera g), 4, comma 1, 6, commi 1, 2, 4, 5 e 13, e 7, commi 6, lettera b), e 7 della legge della Regione Lombardia 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe indicato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2014.

F.to:

Paolo Maria NAPOLITANO, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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