Corte costituzionale
Sentenza n. 260/2014
Corte cost., sent. 20 novembre 2014, n. 260
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 260/2014
- Data di deposito
- 20 novembre 2014
- Data di decisione
- 5 novembre 2014
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- NAPOLITANO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:260
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, lett. g), legge della Regione Lombardia n. 11 del 19 febbraio 2014
- art. 4, comma 1, legge della Regione Lombardia n. 11 del 19 febbraio 2014
- art. 6, comma 1, legge della Regione Lombardia n. 11 del 19 febbraio 2014
- art. 6, comma 2, legge della Regione Lombardia n. 11 del 19 febbraio 2014
- art. 6, comma 4, legge della Regione Lombardia n. 11 del 19 febbraio 2014
- art. 6, comma 5, legge della Regione Lombardia n. 11 del 19 febbraio 2014
- art. 6, comma 13, legge della Regione Lombardia n. 11 del 19 febbraio 2014
- art. 7, comma 6, lett. b), legge della Regione Lombardia n. 11 del 19 febbraio 2014
- art. 7, comma 7, legge della Regione Lombardia n. 11 del 19 febbraio 2014
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 34, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 35, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Massime
Massima n. 38172
È cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, commi primo e secondo, lett. e ), m ), s ) ed l ), Cost., degli artt. 3, comma 1, lett. g ), 4, comma 1, 6, commi 1, 2, 4, 5 e 13, e 7, commi 6, lett. b ), e 7 della legge della Regione Lombardia 19 febbraio 2014, n. 11, recanti misure dirette a promuovere la crescita e le innovazioni del sistema produttivo regionale (istituzione del "Made in Lombardia", costituzione di un circuito di moneta complementare, disciplina semplificata per taluni aspetti delle attività economiche). Infatti, la Regione Lombardia, nelle more del giudizio, ha approvato la legge n. 24 del 2014 il cui art. 21, comma 3, ha modificato tutte le disposizioni oggetto di censura in senso satisfattivo delle ragioni del ricorrente. Inoltre, non è contestato che, nelle more della sopravvenuta modifica legislativa, le norme impugnate non abbiano ricevuto attuazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera g), 4, comma 1, 6, commi 1, 2, 4, 5 e 13, e 7, commi 6, lettera b), e 7 della legge della Regione Lombardia 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe indicato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2014.
F.to:
Paolo Maria NAPOLITANO, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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