Corte costituzionale

Sentenza n. 259/2014

Corte cost., sent. 20 novembre 2014, n. 259

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
259/2014
Data di deposito
20 novembre 2014
Data di decisione
5 novembre 2014
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Sergio Mattarella
Presidente
NAPOLITANO
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:259

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 1, legge della Regione Veneto n. 32 del 29 novembre 2013
  • art. 10, comma 6, legge della Regione Veneto n. 32 del 29 novembre 2013
  • art. 11, comma 1, legge della Regione Veneto n. 32 del 29 novembre 2013
  • art. 11, comma 2, legge della Regione Veneto n. 32 del 29 novembre 2013

Parametri

Massime

Massima n. 38169

È inammissibile, per evidenti carenze della motivazione del ricorso, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, e 10, comma 6, della legge della Regione Veneto 29 novembre 2013, n. 32, impugnato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), e terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri nella parte in cui consentono gli interventi di demolizione e ricostruzione anche in violazione delle prescrizioni più restrittive contenute negli atti di pianificazione di bacino le quali, ai sensi dell'art. 65, commi 4, 5 e 6, del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, hanno carattere vincolante e sono sopraordinate ai piani territoriali ed ai programmi regionali. Il ricorrente, infatti, ha prospettato, in riferimento alla questione in esame, censure poco chiare e non sufficientemente motivate; in particolare, non è chiaro, alla luce della stringata motivazione a supporto del ricorso, in quali termini la possibilità di demolire edifici ricadenti nelle aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica o idrogeologica e di ricostruirli in zona territoriale omogenea propria, non dichiarata di pericolosità idraulica o idrogeologica, possa ledere le previsioni contenute nei piani di bacino di cui agli artt. 64 e 65 del d.lgs. n. 152 del 2006. - Sull'affermazione in base alla quale il ricorso in via principale deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi e contenere una argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale della legge, v., ex plurimis , le sentenze nn. 36/2014, 41/2013, 40/2007, 139/2006, 450/2005, 360/2005, 213/2003 e 384/1999. - Sull'esigenza di una adeguata motivazione a supporto della impugnativa in termini più pregnanti nei giudizi diretti rispetto a quelli incidentali, v. le citate sentenze nn. 139/2006 e 450/2005.

Massima n. 38170

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto 29 novembre 2013, n. 32 - impugnato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri - che, in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia, non richiede come obbligatorio il rispetto della sagoma dell'edificio preesistente, diversamente da quanto previsto dall'art. 3 del d.P.R. 380 del 2001 che costituisce un principio fondamentale in materia di governo del territorio. Il ricorrente, infatti, non ha tenuto in adeguata considerazione le modifiche che l'art. 30 del d.l. n. 69 del 2013 - convertito, con modifiche, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 98 del 2013 - ha apportato al ricordato parametro interposto che non contiene più, in relazione alla definizione della ristrutturazione edilizia, l'obbligo di rispetto della sagoma precedente, ma solo quello di rispetto del volume. È chiaro, pertanto, che le disposizioni regionali censurate si presentano come l'attuazione, anziché la violazione, della normativa statale di riferimento. - Sulla riconducibilità nell'ambito della normativa di principio in materia di governo del territorio delle disposizioni legislative riguardanti i titoli abilitativi per gli interventi edilizi, nonché di quelle che definiscono le categorie di interventi, v. le citate sentenze nn. 139/2013, 102/2013, 309/2011 e 303/2003.

Massima n. 38171

Non è fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto 29 novembre 2013, n. 32 - impugnato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri. A giudizio del ricorrente la norma impugnata - che per gli interventi di ristrutturazione edilizia elimina l'obbligo di rispetto della sagoma dell'edificio preesistente - troverebbe applicazione anche nei confronti dei beni culturali, vincolati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004. Il ricorso introduttivo del giudizio, però, non fa alcun riferimento alle modifiche che l'art. 30 del d.l. n. 69 del 2013 - convertito, con modifiche, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 98 del 2013 - ha apportato all'art. 3, comma 1, lett. d ), del d.P.R. n. 380 del 2001. La norma, infatti, pur avendo eliminato l'obbligo di rispetto della sagoma nella definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia, tuttavia ha mantenuto fermo il suddetto obbligo con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. La richiesta del ricorrente pertanto, deve essere interpretata come volta a censurare la disposizione regionale per non aver ribadito l'obbligo di rispetto della sagoma per tali ultimi beni, analogamente a quanto stabilito dalla normativa statale. Tale conclusione non è condivisibile in quanto quando una norma è riconducibile ad un ambito materiale di esclusiva competenza statale, nella specie la tutela dei beni culturali, le Regioni non possono emanare alcuna normativa, neppure meramente riproduttiva di quella. Risulta evidente, quindi, che la disposizione statale che prevede l'obbligo di rispetto della sagoma preesistente nelle ristrutturazioni aventi ad oggetto beni culturali vincolati è necessariamente operativa anche in ambito regionale. - Sull'impossibilità per le Regioni di emanare alcuna normativa, neppure meramente riproduttiva di quella statale, quando una norma è riconducibile ad un ambito materiale di esclusiva competenza statale, v. le citate sentenze nn. 18/2013, 271/2009, 153/2006 e 29/2006.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, e 10, comma 6, della legge della Regione Veneto 29 novembre 2013, n. 32 (Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia di urbanistica ed edilizia), sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso di cui in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto n. 32 del 2013, sollevata, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso di cui in epigrafe;

3) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto n. 32 del 2013, sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2014.

F.to:

Paolo Maria NAPOLITANO, Presidente

Sergio MATTARELLA, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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