Corte costituzionale

Sentenza n. 255/2014

Corte cost., sent. 13 novembre 2014, n. 255

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
255/2014
Data di deposito
13 novembre 2014
Data di decisione
3 novembre 2014
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Sergio Mattarella
Presidente
NAPOLITANO
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:255

Norme oggetto del giudizio

  • art. 31, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 9, comma 1, legge n. 131 del 5 giugno 2003

Parametri

Massime

Massima n. 38164

E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, l'art. 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge n. 131 del 2003), limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana,». La previsione della perdurante applicabilità del peculiare sistema statutario di controllo delle leggi (caratterizzato dal carattere preventivo del sindacato, dall'attribuzione al Commissario dello Stato del potere di impugnazione, dal termine di cinque giorni per il suo esercizio e dalla facoltà del Presidente della Regione di promulgare la legge decorsi trenta giorni dall'impugnazione qualora entro venti giorni non fosse intervenuta la decisione della Corte costituzionale) sottrae i soli atti legislativi siciliani al regime di controllo successivo delle leggi regionali stabilito dal riformato art. 127 Cost. per le Regioni ordinarie ed esteso dalla giurisprudenza costituzionale agli altri enti ad autonomia differenziata. In tal modo, la norma de qua confligge con la clausola di maggior favore posta dall'evocato parametro costituzionale che, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, prescrive l'applicazione alle autonomie speciali delle disposizioni della legge costituzionale n. 3 del 2001 per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie di quelle già attribuite. Per quanto riguarda la disciplina del controllo di costituzionalità delle leggi regionali, l'art. 127 Cost., nel disegnare un controllo successivo della Corte costituzionale, promosso dal Governo entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge e perciò totalmente esterno al procedimento legislativo regionale, risponde ad una logica di maggiore garanzia dell'autonomia legislativa regionale rispetto al procedimento di controllo strutturalmente preventivo delineato dallo statuto siciliano, per ciò solo connotato da un minor grado di garanzia dell'autonomia. Dall'operatività della clausola di maggior favore e dall'espunzione del frammento normativo che manteneva ferma la peculiare disciplina siciliana, discendono l'estensione anche alla Regione siciliana del sistema di impugnativa delle leggi regionali contemplato dal vigente art. 127 Cost. - che, consentendo la promulgazione e l'entrata in vigore della legge regionale, garantisce le ragioni dell'autonomia in misura maggiore della disciplina statutaria - e la preclusione all'ulteriore operatività delle norme dello statuto speciale relative alle competenze del Commissario dello Stato nel procedimento di controllo delle leggi siciliane. - Per l'autorimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 2, della legge n. 87 del 1953, v. la citata ordinanza n. 114/2014. - Per l'insegnamento secondo cui la clausola di maggior favore posta dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 impone di svolgere un confronto fra gli istituti previsti dagli statuti speciali e le analoghe previsioni contenute nel titolo V della parte II della Costituzione, al fine di compiere un giudizio di preferenza, nel momento della loro applicazione, privilegiando le norme costituzionali che prevedono forme di autonomia più ampie di quelle risultanti dalle disposizioni statutarie, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 303/2007, 175/2006, 145/2005, 236/2004, 314/2003, 274/2003, 103/2003, 48/2003 e 408/2002; ordinanza n. 377/2002. -Sulla rispondenza del riformato art. 127 Cost. ad una logica di maggiore garanzia dell'autonomia legislativa regionale rispetto al procedimento di controllo preventivo, previsto dalle norme statutarie speciali analogamente a quanto disposto dal previgente art. 127 Cost., v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 314/2003, 533/2002 e 408/2002; ordinanze nn. 377/2002 e 65/2002. - In relazione al peculiare sistema statutario di controllo delle leggi regionali siciliane, v. le citate sentenze nn. 545/1989, 13/1983, 6/1970, 9/1958, 112/1957 e 38/1957. - Per la precedente valutazione in termini di compatibilità costituzionale del peculiare sistema statutario di controllo delle leggi regionali siciliane, in considerazione della sua eccentricità e conseguente non comparabilità con l'art. 127 Cost., v. la citata sentenza n. 314/2003. - Sul necessario carattere pregiudiziale e strumentale della questione, in vista della definizione della questione di legittimità costituzionale principale, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenza n. 195/1972; ordinanze nn. 42/2001, 197/1996, 183/1996, 297/1995, 225/1995, 294/1993 e 378/1992.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana,».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2014.

F.to:

Paolo Maria NAPOLITANO, Presidente

Sergio MATTARELLA, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 novembre 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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