Corte costituzionale
Sentenza n. 254/2014
Corte cost., sent. 13 novembre 2014, n. 254
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 254/2014
- Data di deposito
- 13 novembre 2014
- Data di decisione
- 3 novembre 2014
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- NAPOLITANO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:254
Norme oggetto del giudizio
- art. 29, comma 2, decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003
- art. 1, comma 911, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 36-bis, comma 7, lett. a), decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006
- legge n. 248 del 4 agosto 2006
- art. 3, comma 3, decreto-legge n. 12 del 22 febbraio 2002
- legge n. 73 del 23 aprile 2002
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 21, decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012
- legge n. 35 del 4 aprile 2012
- art. 4, comma 1, lett. a), legge n. 183 del 4 novembre 2010
Massime
Massima n. 38162
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (come modificato dall'art. 1, comma 911, della legge n. 296 del 2006), impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che la responsabilità solidale dell'appaltante, in caso di omesso versamento da parte dell'appaltatore dei contributi previdenziali, comprenda anche il debito per le sanzioni civili e le somme aggiuntive. L'evocato parametro non può infatti ritenersi leso dalla circostanza che la nuova disciplina in tema di responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore dettata dall'art. 21 del d.l. n. 5 del 2012 - che ha espressamente escluso l'estensione della responsabilità del primo alle sanzioni civili e alle somme aggiuntive - si applichi agli inadempimenti contributivi avvenuti dopo la sua entrata in vigore, essendo conseguenza dei principi generali in tema di successione di leggi nel tempo. L'applicazione di un trattamento differenziato alle medesime fattispecie, ma in momenti diversi, non contrasta di per sé con il principio di uguaglianza poiché il fluire del tempo può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche. - Per il costante orientamento secondo cui il fluire del tempo può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche, v. le citate ordinanze nn. 25/2012, 224/2011, 61/2010, 170/2009, 212/2008 e 77/2008.
Massima n. 38163
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 36- bis , comma 7, lett. a ), del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248), nella parte in cui, modificando l'art. 3, comma 3, del d.l. n. 12 del 2002 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 73 del 2002), stabilisce che l'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata. Come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, l'obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi ha natura di sanzione civile e non amministrativa, costituendo una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, che è posta allo scopo di rafforzare l'obbligazione contributiva e risarcire, in misura predeterminata dalla legge, con una presunzione iuris et de iure , il danno cagionato all'istituto assicuratore. La censurata previsione di una soglia minima disancorata dalla durata della prestazione lavorativa accertata, dalla quale dipende l'entità dell'inadempimento contributivo e del relativo danno, è irragionevole perché può determinare una sanzione del tutto sproporzionata rispetto alla gravità dell'inadempimento del datore di lavoro ed incoerente con la sua riconosciuta natura risarcitoria. Infatti, il legislatore, nel predeterminare in via presuntiva il danno subito dall'ente previdenziale a causa dell'omissione contributiva, ha escluso la rilevanza di uno degli elementi che concorrono a cagionare quel danno, costituito dalla durata dei rapporti di lavoro non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria e dal correlativo inadempimento dell'obbligo contributivo. In tal modo, la sanzione risulta arbitraria e irragionevole perché, pur avendo funzione risarcitoria, è stabilita con un criterio privo di riferimento all'entità del danno, dipendente dalla durata del periodo in cui i rapporti di lavoro in questione si sono protratti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 36-bis, comma 7, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha modificato l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge del 23 aprile 2002, n. 73, nella parte in cui stabilisce: «L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata»;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), come modificato dall'art. 1, comma 911, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Bologna, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2014.
F.to:
Paolo Maria NAPOLITANO, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 novembre 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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