Corte costituzionale

Sentenza n. 249/2014

Corte cost., sent. 7 novembre 2014, n. 249

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
249/2014
Data di deposito
7 novembre 2014
Data di decisione
3 novembre 2014
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
NAPOLITANO
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:249

Norme oggetto del giudizio

  • art. 38, legge della Regione Abruzzo n. 55 del 18 dicembre 2013
  • art. 7, legge della Regione Abruzzo n. 14 del 27 marzo 2014
  • art. 1, comma 1, legge della Regione Abruzzo n. 34 del 30 luglio 2014

Parametri

  • art. 117, comma 1, Costituzione
  • art. 107, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
  • art. 108, par. 3, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Massime

Massima n. 38155

Sono costituzionalmente illegittimi - per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 107 e 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) - gli artt. 38 della legge della Regione Abruzzo18 dicembre 2013, n. 55, e 7 della legge della Regione Abruzzo 27 marzo 2014, n. 14, che prevedono un finanziamento regionale, con diverse e successive tipologie di intervento, di alcuni milioni di euro in favore della Società abruzzese gestione aeroporto s.p.a. (SAGA) per la promozione dell'Aeroporto d'Abruzzo. Le disposizioni censurate, infatti, prevedono un'agevolazione in astratto riconducibile alla categoria degli aiuti di Stato e la Regione, pur essendo tenuta alla notifica del progetto di aiuto alla Commissione europea ai sensi dell'art. 45, comma 1, della legge n. 234 del 2012, ha attribuito il detto finanziamento in difetto della prescritta notificazione. In particolare, l'art. 38 citato prevede un'agevolazione (euro 5.573 milioni) senz'altro riconducibile alla categoria degli aiuti di Stato, in concreto nettamente superiore al massimo consentito (euro 200.000,00 complessivi in tre esercizi finanziari), entro il quale l'intervento può essere qualificato « de minimis » e, pertanto, sottratto alle procedure di verifica preventiva di pertinenza della Commissione europea, all'adempimento delle quali è tenuta anche la Regione Abruzzo. Il sopravvenuto art. 7 citato, abrogativo della disposizione impugnata ed a carattere non satisfattivo, nel prevedere un nuovo intervento a favore della SAGA (euro 5.972 milioni), presenta anch'esso i requisiti soggettivi ed oggettivi per la configurabilità dell'ipotesi di aiuto di Stato. Inoltre, le operazioni societarie ivi finanziate non appaiono conformi al criterio dell'investitore privato, di matrice comunitaria, secondo cui nei confronti delle imprese pubbliche la condotta imprenditoriale dello Stato e delle sue articolazioni territoriali deve uniformarsi a quella dell'imprenditore privato, secondo logiche di profitto. - Sulle condizioni richieste per la cessazione della materia del contendere, v., ex multis , le citate sentenze nn. 87/2014, 300/2012; 193/2012; 32/2012 e 325/2011. - Sul contenuto del principio di effettività della tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via di azione e sul trasferimento della questione alla norma che, sebbene portata da un atto legislativo diverso da quello oggetto di impugnazione, sopravvive nel suo immutato contenuto precettivo, v. la citata sentenza n. 272/2009. - Sulla competenza dei giudici nazionali, limitata a verificare se la misura rientri nella nozione di aiuto e se i soggetti pubblici conferenti gli aiuti rispettino adempimenti e procedure finalizzate alle verifiche spettanti alla Commissione europea, v. le citate sentenze nn. 299/2013 e 185/2011. - Sui requisiti costitutivi della nozione di aiuto di Stato, individuati dalla legislazione e dalla giurisprudenza comunitaria, v. la citata sentenza n. 299 del 2013.

Massima n. 38156

La dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 38 della legge della Regione Abruzzo 18 dicembre 2013, n. 55, e 7 della legge regionale 27 marzo 2014, n. 14, determina, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 30 luglio 2014, n. 34, il quale ha stabilito un diverso finanziamento dei caducati interventi previsti dal citato art. 7, in considerazione dell'inscindibile connessione con le norme già dichiarate incostituzionali.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 della legge della Regione Abruzzo 18 dicembre 2013, n. 55 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 2009/128/CE e della direttiva 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi - Legge europea regionale 2013);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Abruzzo 27 marzo 2014, n. 14, recante «Modifiche alla L.R. 13 gennaio 2014, n. 7 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2014)", modifiche alla L.R. 28 aprile 2000, n. 77 (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo), alla L.R. n. 5/1999, alla L.R. n. 3/2014, alla L.R. n. 8/2014 e Norme per la ricostituzione del capitale sociale della Saga S.p.a.»;

3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 30 luglio 2014, n. 34 (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 27 marzo 2014, n. 14).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2014.

F.to:

Paolo Maria NAPOLITANO, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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