Corte costituzionale

Sentenza n. 248/2014

Corte cost., sent. 31 ottobre 2014, n. 248

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
248/2014
Data di deposito
31 ottobre 2014
Data di decisione
22 ottobre 2014
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
TESAURO
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:248

Norme oggetto del giudizio

  • art. 200, comma 1, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art. 42, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art. 44, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Parametri

Massime

Massima n. 38154

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 200, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in combinato disposto con gli artt. 42 e 44 dello stesso decreto, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che, per i terzi in buona fede, gli effetti della liquidazione coatta amministrativa si producano dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione, anziché dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o di iscrizione nel registro delle imprese del medesimo provvedimento. Innanzitutto, la questione risulta ancipite, cioè proposta in termini di alternatività irrisolta, poiché il rimettente ha chiesto di rimuovere la denunciata illegittimità della disposizione censurata attraverso due distinte modalità di intervento sul testo normativo senza optare per l'una ovvero per l'altra, ponendole entrambe sullo stesso piano e indicandole come alternative tra loro. Inoltre, il regime di pubblicità del provvedimento che ordina la liquidazione coatta consente di ipotizzare, in ordine alla decorrenza dei suoi effetti rispetto ai terzi, diverse soluzioni, tutte praticabili perché non costituzionalmente obbligate, sicché il richiesto intervento manipolativo appare creativo ed eccedente i poteri del giudice costituzionale, implicando scelte affidate alle valutazioni del legislatore. Infine, il silenzio serbato dall'ordinanza di rimessione su taluni aspetti problematici - riguardanti il campo di applicazione dell'evocato tertium comparationis (l'art. 16 della legge fallimentare secondo cui gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento si producono per i terzi dalla data di iscrizione della sentenza stessa nel registro delle imprese) ed il corretto inquadramento dell'oggetto del giudizio a quo (costituito da un pagamento effettuato ad un creditore dell'impresa sottoposta a liquidazione coatta) - si riverbera in un difetto di motivazione sulla rilevanza della questione. - Per l'inammissibilità, anche manifesta, di questioni ancipiti, stante l'impossibilità per la Corte di scegliere tra le distinte soluzioni prospettate dal rimettente, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 198/2014 e 87/2013; ordinanza n. 176/2013. - Per l'inammissibilità, anche manifesta, di questioni invocanti una pronuncia manipolativa non costituzionalmente obbligata in materia riservata alle scelte del legislatore, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenza n. 87/2013; ordinanze nn. 176/2013 e 156/2013. - Sulla ratio dell'inefficacia nei confronti dei creditori dei pagamenti effettuati e ricevuti dal fallito dopo la sentenza di fallimento (art. 44 della legge fallimentare), da individuarsi nell'esigenza di garantire un'efficace e diretta tutela della massa dei creditori, v. la citata sentenza n. 234/1998.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 200, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), in combinato disposto con gli artt. 42 e 44 dello stesso regio decreto, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Pisa con l'ordinanza indica in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2014.

F.to:

Giuseppe TESAURO, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Massimiliano BONI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2014.

Il Cancelliere

F.to: Massimiliano BONI

Testo integrale

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