Corte costituzionale

Sentenza n. 236/2014

Corte cost., sent. 16 ottobre 2014, n. 236

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
236/2014
Data di deposito
16 ottobre 2014
Data di decisione
6 ottobre 2014
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
TESAURO
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:236

Norme oggetto del giudizio

  • art. 29, decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008
  • legge n. 2 del 28 gennaio 2009

Parametri

Massime

Massima n. 38128

Nel giudizio di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 29 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, è inammissibile l'intervento della Scattolini s.p.a. in quanto soggetto che non riveste il ruolo di parte nel giudizio principale né è portatore di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalle norme oggetto di censura. L'inammissibilità non viene meno in forza della pendenza di un procedimento analogo a quello principale; l'opposta soluzione contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto l'accesso delle parti al detto giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo .

Massima n. 38129

E inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui estende l'assoggettamento alla disciplina sul monitoraggio dei crediti d'imposta - dettata dall'art. 5, commi 1 e 2, del d.l. n. 138 del 2002 - ai crediti di imposta introdotti dalla legge n. 296 del 2006, in relazione ad attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, avviate prima dell'entrata in vigore del d.l. impugnato, ed introduce un meccanismo di selezione tra i diversi soggetti aspiranti al beneficio fiscale. Il rimettente ha omesso di verificare l'impatto sulle situazioni soggettive in gioco della disciplina sopravvenuta recata dall'art. 2, comma 236, della legge n. 191 del 2009 e dall'art. 4, comma 1, del d.l. n. 40 del 2010, che introduce rilevanti novità nel complesso normativo di riferimento, tanto più ove si consideri che tale disciplina è sensibilmente più favorevole al contribuente-creditore.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di cassazione e dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2014.

F.to:

Giuseppe TESAURO, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 ottobre 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Allegato:Ordinanza emessa all'udienza del 23 settembre 2014ORDINANZAVisto l'intervento spiegato in giudizio dalla Scattolini spa;considerato che la Scattolini spa non riveste il ruolo di parte nel giudizio principale;che, in particolare, la Scattolini spa si è costituita nella qualità di parte d'un giudizio la cui soluzione dipenderebbe dall'applicazione delle disposizioni censurate nella presente sede e nel cui ambito ha sollevato questione di legittimità costituzionale analoga a quella che costituisce l'oggetto del presente giudizio;che, per costante giurisprudenza di questa Corte, possono partecipare al giudizio di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale ed i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura;che l'inammissibilità dell'intervento non viene meno in forza della pendenza di un procedimento analogo a quello principale, posto che la contraria soluzione risulterebbe elusiva del carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, implicando l'accesso delle parti prima che, nell'ambito della relativa controversia, sia stata verificata la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione;che tale considerazione resta valida anche per il caso che, nel diverso giudizio, sia già stata prospettata, e non ancora delibata dal giudice procedente, una questione di legittimità (asseritamente) analoga a quella in considerazione.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibile l'intervento della Scattolini spa.F.to: Giuseppe Tesauro, Presidente

Testo integrale

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