Corte costituzionale
Sentenza n. 229/2014
Corte cost., sent. 6 ottobre 2014, n. 229
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 229/2014
- Data di deposito
- 6 ottobre 2014
- Data di decisione
- 24 settembre 2014
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- CASSESE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:229
Norme oggetto del giudizio
- art. 146, comma 1, legge n. 89 del 16 febbraio 1913
- art. 146, comma 2, legge n. 89 del 16 febbraio 1913
- art. 29, decreto legislativo n. 249 del 1° agosto 2006
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 7, legge n. 246 del 28 novembre 2005
Massime
Massima n. 38121
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 146, commi primo e secondo, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (come sostituito dall'art. 29 del d.lgs. 1° agosto 2006, n. 249), impugnato, in riferimento all'art. 76 Cost., in quanto eleva da quattro a cinque anni il termine di prescrizione dell'illecito disciplinare del notaio e introduce l'istituto dell'interruzione del corso della prescrizione. L'art. 7 della legge n. 246 del 2005 ha delegato il Governo ad adottare appositi decreti legislativi per il riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili, prevedendo l'obbligo di legiferare anche in ordine alla previsione della sospensione della prescrizione in caso di procedimento penale ed alla revisione dell'istituto della recidiva. L'art. 76 Cost. non osta all'emanazione di norme che rappresentino un coerente sviluppo e, nella specie, un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, poiché deve escludersi che la funzione del legislatore delegato sia limitata ad una mera scansione linguistica delle previsioni stabilite dal primo. Pertanto, l'ampliamento del termine prescrizionale dell'illecito disciplinare del notaio e l'introduzione dell'istituto dell'interruzione del corso della prescrizione costituiscono scelte del legislatore delegato coerenti con gli indirizzi generali della delega e compatibili con la sua ratio . - Sulla struttura del controllo di conformità della norma delegata alla norma delegante, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 230/2010, 112/2008, 98/2008 e 140/2007. - Sui criteri per la corretta individuazione del contenuto della delega, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 341/2007, 426/2006 e 285/2006. - In relazione alla necessità di interpretare le disposizioni delegate nel significato compatibile con i principi posti dal legislatore delegante, a loro volta da interpretare alla luce della ratio della legge delega, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 237/2013, 119/2013, 272/2012 e 98/2008. - Sulla possibilità per il legislatore delegato di valutare le situazioni giuridiche da regolamentare e di effettuare le conseguenti scelte, «nella fisiologica attività di riempimento che lega i due livelli normativi», v. le citate sentenze nn. 98/2008 e 163/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 146, primo e secondo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), come sostituito dall'art. 29 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249 (Norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai, in attuazione dell'articolo 7, comma 1, lettera e, della legge 28 novembre 2005, n. 246), sollevate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con le tre ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2014.
F.to:
Sabino CASSESE, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 ottobre 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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