Corte costituzionale
Sentenza n. 227/2014
Corte cost., sent. 26 settembre 2014, n. 227
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 227/2014
- Data di deposito
- 26 settembre 2014
- Data di decisione
- 22 settembre 2014
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- CASSESE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:227
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 774, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 1, comma 776, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 1, Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 38119
E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e all'art. 1 del relativo Protocollo addizionale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 774 e 776, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella parte in cui - interpretando l'art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, nel senso che per le pensioni di reversibilità sorte a decorrere dall'entrata in vigore della stessa legge, l'indennità integrativa speciale già in godimento da parte del dante causa è attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta - incidono sui giudizi pendenti alla data della loro entrata in vigore, in violazione dei principi di certezza del diritto e dell'equo processo. Come già affermato nella sent. n. 1 del 2011, le denunciate norme sono effettivamente interpretative e assumono come referente un orientamento giurisprudenziale presente, seppur minoritario, scegliendo uno dei possibili significati della norma interpretata. Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica, non soltanto in presenza di incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche «quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore». Inoltre, nella fattispecie vengono in evidenza rapporti di durata, sicché non può parlarsi di un legittimo affidamento nella loro immutabilità; mentre, d'altro canto, le innovazioni apportate, pur senza trascurare i diritti acquisiti, hanno non irragionevolmente mirato alla armonizzazione e perequazione di tutti i trattamenti pensionistici, pubblici e privati. L'odierno rimettente non ha addotto nuove argomentazioni a sostegno delle censure già esaminate. - Per l'infondatezza di identica questione v. la citata sentenza n. 1/2011. - Sulla qualificazione delle norme della CEDU, nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, quali «norme interposte», integrando, il parametro costituzionale espresso dall'art. 117, primo comma, Cost., v., ex multis , le citate sentenze nn. 78/2012, 349/2007 e 348/2007. - Per le precedenti pronunce di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della normativa impugnata, v., ex multis , le citate sentenze nn. 1/2011, 228/2010 e 74/2008. - Per l'orientamento giurisprudenziale in forza del quale il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica, non soltanto in presenza di incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche «quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore», v., ex plurimis , sentenze nn. 209/2010, 24/2009, 170/2008 e 234/2007. - Per questioni di legittimità costituzionale per certi versi analoghe, con riferimento a norme interpretative con efficacia retroattiva concernenti la materia previdenziale, v. le citate sentenze nn. 15/2012 e 257/2011.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 774 e 776, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale - legge finanziaria 2007), sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione medesima, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 settembre 2014.
F.to:
Sabino CASSESE, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 settembre 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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