Corte costituzionale
Sentenza n. 222/2014
Corte cost., sent. 18 luglio 2014, n. 222
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 222/2014
- Data di deposito
- 18 luglio 2014
- Data di decisione
- 9 luglio 2014
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- CASSESE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:222
Parametri
Massime
Massima n. 38114
Non spetta alla Camera dei deputati dichiarare che le affermazioni asseritamente offensive, per le quali pende un procedimento penale davanti al Giudice di pace di Viterbo, espresse da un proprio componente in danno di altro parlamentare, nel corso di un comizio, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., con conseguente annullamento della deliberazione di insindacabilità adottata dall'Assemblea il 22 settembre 2010. Infatti, affinché sussista l'immunità prevista dall'art. 68, primo comma, Cost., tra l'attività divulgativa extra moenia e l'attività parlamentare propriamente intesa deve sussistere un legame di ordine temporale, oltre ad una sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e gli atti esterni, al di là delle formule letterali usate, non essendo sufficiente né una semplice comunanza di argomenti né un mero "contesto politico" entro cui le dichiarazioni extra moenia possono collocarsi, né il riferimento alla generica attività parlamentare o l'inerenza a temi di rilievo generale. L'esigenza di salvaguardia dell'autonomia e libertà delle assemblee parlamentari dalle possibili interferenze di altri poteri deve, infatti, bilanciarsi con l'esigenza, di pari rilievo costituzionale, di garanzia del diritto dei singoli alla tutela della loro dignità di persone. Peraltro, lo scrutinio relativo alla sussistenza del nesso funzionale tra opinioni espresse ed atti parlamentari tipici deve essere condotto secondo un criterio di adeguatezza e proporzionalità, che si pone in linea di continuità con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo secondo cui non si può giustificare un rifiuto di accesso alla giustizia, da parte del privato che si assuma offeso dalle opinioni del parlamentare, per il solo motivo che la disputa potrebbe essere di natura politica. - Sul principio secondo cui il potere di intervento nei giudizi per conflitto di attribuzione non può essere precluso quando l'esito del conflitto è suscettibile di condizionare la stessa possibilità che il giudizio comune abbia luogo, v. le citate sentenze nn. 386/2005, 195/2007, 305/2011. - Sull'ulteriore conflitto di attribuzione avente ad oggetto la deliberazione della Camera dei deputati del 22 settembre 2010, v. la citata sentenza n. 221/2014.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dall'onorevole Silvio Berlusconi, per le quali pende il procedimento penale davanti al Giudice di pace di Viterbo, di cui al ricorso indicato in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
2) annulla, per l'effetto, la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 settembre 2010 (atti Camera, doc. IV-ter, nn. 8/A, 13/A e 17/A).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2014.
F.to:
Sabino CASSESE, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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