Corte costituzionale
Sentenza n. 218/2014
Corte cost., sent. 18 luglio 2014, n. 218
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 218/2014
- Data di deposito
- 18 luglio 2014
- Data di decisione
- 9 luglio 2014
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- CASSESE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:218
Norme oggetto del giudizio
- art. 83, codice di procedura penale
- decreto legislativo n. 231 del 8 giugno 2001
Parametri
Massime
Massima n. 38106
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 cod. proc. pen. e del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, impugnati, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedono che nel processo penale le persone offese possono chiedere agli enti il risarcimento dei danni subiti per il comportamento dei loro dipendenti. L'ordinanza di rimessione censura l'intero testo normativo recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, senza individuare la disposizione asseritamente lesiva del principio di uguaglianza e non indica l'intervento additivo da adottare per eliminare la denunciata illegittimità costituzionale. La questione muove, infine, dall'erroneo presupposto interpretativo secondo cui l'art. 83, comma 1, cod. proc. pen. non consentirebbe la citazione dell'ente come responsabile civile. Contrariamente a quanto ritiene il rimettente, infatti, l'illecito di cui l'ente è chiamato a rispondere ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 non coincide con il reato commesso dalla persona fisica, sicché quest'ultima e l'ente non possono qualificarsi come coimputati nel medesimo reato; in base alla disposizione indicata, inoltre, intesa nel suo corretto significato, la citazione dell'imputato come responsabile civile per il fatto dei coimputati non è esclusa prima del suo proscioglimento, ma è ammessa sotto condizione, nel senso che produce effetto solo nel caso in cui l'imputato venga prosciolto od ottenga una sentenza di non luogo a procedere. Sotto entrambi i profili indicati, pertanto, l'art. 83, comma 1, cod. proc. pen. non costituisce un impedimento alla citazione dell'ente come responsabile civile. - Con riferimento all'onere gravante sul rimettente di individuare, all'interno di un determinato corpo normativo, la norma o la parte di essa che determinerebbe la lamentata lesione dei parametri costituzionali evocati, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 21/2003, 337/2002 e 97/2000. - Sulla inammissibilità delle questioni per generica e incerta formulazione del petitum , v., ex plurimis , le seguenti citate pronunce: sentenze nn. 60/2014 e 16/2011; ordinanze nn. 318/2013 e 113/2012. - Sulla erroneità del presupposto interpretativo quale causa di inammissibilità della questione, v. le citate sentenze nn. 249/2011 e 125/2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale e del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2014.
F.to:
Sabino CASSESE, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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