Corte costituzionale
Sentenza n. 217/2014
Corte cost., sent. 18 luglio 2014, n. 217
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 217/2014
- Data di deposito
- 18 luglio 2014
- Data di decisione
- 9 luglio 2014
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- CASSESE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:217
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 5, ter, decreto-legge n. 76 del 28 giugno 2013
- legge n. 99 del 9 agosto 2013
Parametri
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 31, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 8, n. 29, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 32, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 38105
È inammissibile il ricorso con cui la Provincia autonoma di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 2, comma 5- ter , del d.l. 28 giugno 2013, n. 76 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 99), che disciplina interventi straordinari per favorire l'occupazione, in particolare giovanile, e tirocini formativi di orientamento, per i quali i datori di lavoro pubblici e privati con sedi in più Regioni possono fare riferimento alla sola normativa della Regione dove è ubicata la sede legale. Infatti, il ricorso è stato deliberato in via d'urgenza dalla Giunta provinciale, tempestivamente notificato e depositato, senza che ad esso fosse allegato l'atto di ratifica del Consiglio, adottato e depositato nella cancelleria della Corte ben oltre il termine previsto per il deposito del ricorso (dieci giorni dall'ultima notificazione). Secondo la giurisprudenza costituzionale, è entro tale termine - che identifica un momento essenziale del giudizio in via principale - che deve essere acquisito agli atti del processo l'atto di ratifica dell'organo statutariamente competente a deliberare l'impugnazione. Né, nella fattispecie, sono state riscontrate circostanze straordinarie ed impreviste tali da render impossibile il rispetto dei termini perentori del processo costituzionale poiché le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale, pur rendendolo meno agevole, non avrebbero impedito l'osservanza dei predetti termini. - Nel senso che, in tema di giudizi di legittimità costituzionale in via principale e per conflitto di attribuzione tra enti, la "previa deliberazione" della proposizione del ricorso introduttivo da parte dell'organo collegiale competente è esigenza non solo formale, ma sostanziale per l'importanza dell'atto e per gli effetti costituzionali ed amministrativi che lo stesso può produrre, non sussistendo un principio generale per cui ogni organo di presidenza potrebbe, in caso di urgenza e salvo ratifica, adottare i provvedimenti spettanti al collegio, e non potendo l'originario difetto di potere dell'organo ricorrente essere sanato da una delibera dell'organo collegiale adottata dopo la scadenza del termine per l'impugnazione, v. le citate sentenze nn. 142/2012, 54/1990, 147/1972, 8/1967, 119/1966, 76/1963, 36/1962 e 33/1962. - Nel senso che l'eccezionale e temporanea legittimazione processuale della Giunta provinciale a deliberare in via d'urgenza la proposizione del ricorso introduttivo deve essere necessariamente consolidata e resa definitiva, in quanto prevista solo a titolo provvisorio, mediante ratifica entro un termine predeterminato, v. la citata sentenza n. 142/2012. - Nel senso che il deposito del ricorso notificato, da effettuarsi entro il termine perentorio di dieci giorni dall'ultima notificazione, costituisce un momento essenziale del processo costituzionale in quanto a partire da tale momento le parti possono costituirsi in giudizio e che l'atto di ratifica dell'impugnazione della legge statale deve essere depositato nel termine del deposito del ricorso stesso, v. la citata sentenza n. 142/2012.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Giunta della Provincia autonoma di Trento - con deliberazione del 17 ottobre 2013, n. 2233, adottata d'urgenza ai sensi dell'art. 54, numero 7), dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol e ratificata dal Consiglio provinciale di Trento con delibera n. 4 del 18 dicembre 2013, depositata in data 2 gennaio 2014 - relativo all'art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto - IVA - e altre misure finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 99.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2014.
F.to:
Sabino CASSESE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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