Corte costituzionale
Sentenza n. 216/2014
Corte cost., sent. 18 luglio 2014, n. 216
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 216/2014
- Data di deposito
- 18 luglio 2014
- Data di decisione
- 9 luglio 2014
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Sergio Mattarella
- Presidente
- CASSESE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:216
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 1, decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006
- legge n. 248 del 4 agosto 2006
Parametri
Massime
Massima n. 38104
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 4, Cost., nella parte in cui non consente agli esercizi commerciali ivi previsti (c.d. parafarmacie) la vendita di medicinali di fascia C soggetti a prescrizione medica. Non è irragionevole prevedere per alcuni farmaci di fascia C (cioè quelli dispensabili nelle c.d. parafarmacie) la permanenza dell'obbligo della prescrizione medica e, di conseguenza, il divieto di vendita nelle parafarmacie. Infatti, anche se tra queste ultime e le farmacie sono ravvisabili una serie di elementi comuni, tuttavia permangono significative differenze in quanto solo le seconde sono assoggettate ad una serie di obblighi derivanti dalle esigenze di tutela della salute dei cittadini. Non sussiste, neppure, l'asserita violazione dell'art. 41 Cost. e del principio di tutela della concorrenza in quanto, in conformità col consolidato orientamento della Corte, il regime delle farmacie va ricondotto nella materia della «tutela della salute», anche se questa collocazione non esclude che alcune delle relative attività possano essere sottoposte alla concorrenza, come altre nell'ambito della medesima materia. Infatti, con l'art. 32 del d.l. n. 201 del 2011 il legislatore ha ulteriormente ampliato la possibilità per le parafarmacie di vendere medicinali di fascia C, mantenendo fermo il criterio della prescrizione medica quale discriminante tra i farmaci necessariamente dispensati dalle farmacie e quelli che possono esserlo anche dalle parafarmacie. D'altra parte, l'incondizionata liberalizzazione di questa categoria di farmaci inciderebbe, con effetti che non sono tutti prevedibili, sulla distribuzione territoriale delle parafarmacie le quali, diversamente dalle farmacie, non sono inserite nel sistema di pianificazione territoriale, col conseguente rischio di alterare il sistema stesso, che è posto, prima di tutto, a garanzia della salute dei cittadini. - Sulla riconducibilità del regime delle farmacie alla materia «tutela della salute», v. le citate sentenze nn. 255/2013, 231/2012, 150/2011, 295/2009, 430/2007 e 87/2006. - Sulla compatibilità della censurata normativa coi principi del diritto dell'Unione europea, sotto il profilo della tutela della libertà di stabilimento, v. le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea 5 dicembre 2013, in cause riunite C-159, 160 e 161/12, Venturini; 1° giugno 2010, in cause riunite C-570/07 e C-571/07, Blanco Perez e Chao Gomez, punti 70 e 71; 13 febbraio 2014, in causa C-367/12, Sokoll-Seebacher, punti 24-25.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2014.
F.to:
Sabino CASSESE, Presidente
Sergio MATTARELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze