Corte costituzionale
Sentenza n. 212/2014
Corte cost., sent. 18 luglio 2014, n. 212
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 212/2014
- Data di deposito
- 18 luglio 2014
- Data di decisione
- 9 luglio 2014
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- CASSESE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:212
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 1, legge della Regione siciliana n. 98 del 6 maggio 1981
- art. 28, comma 1, legge della Regione siciliana n. 98 del 6 maggio 1981
- art. 28, comma 2, legge della Regione siciliana n. 98 del 6 maggio 1981
- art. 3, comma 1, lett. e), legge della Regione siciliana n. 98 del 6 maggio 1981
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 22, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
Massime
Massima n. 38099
Sono costituzionalmente illegittimi - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., in relazione all'art. 22 della legge n. 394 del 1991 (Legge quadro sulle aree protette) - gli artt. 6, comma 1, e 28, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana 6 maggio 1981, n. 98, nella parte in cui, diversamente dalla normativa statale, prevedono momenti di partecipazione (osservazioni e proposte) soltanto con riferimento al piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, escludendo qualsiasi forma di partecipazione dei Comuni e degli enti esponenziali con riferimento al procedimento istitutivo delle singole aree protette. La disciplina delle aree protette - che rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente» ex art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. - è contenuta nella legge n. 394 del 1991 e detta i princìpi fondamentali della materia, ai quali la legislazione regionale è chiamata ad adeguarsi, assumendo anche i connotati di normativa interposta. Tra tali principi rientra anche quello che prevede la partecipazione delle Province, delle comunità montane e dei Comuni nel procedimento destinato all'istituzione delle aree naturali protette regionali nonché la loro gestione, entrambi aspetti che costituiscono princìpi fondamentali di riforma economico-sociale (art. 22, comma 2). La disposizione regionale censurata, invece, stabilendo che si provvede alla istituzione dei parchi e delle riserve con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, si limita a prevedere forme di partecipazione meramente consultive, potendo gli enti territoriali presentare solo osservazioni, tra l'altro non in relazione al provvedimento istitutivo di una determinata area protetta, ma solo alla pubblicazione della proposta di piano regionale dei parchi e delle riserve naturali. - Sulla riconducibilità della disciplina delle aree protette, contenuta nella legge n. 394 del 1991, nella competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente» prevista dall'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., v., ex plurimis , le sentenze nn. 263/2011 e 44/2011. - Sull'affermazione per la quale la normativa-quadro di settore sulle aree protette, detta i princìpi fondamentali della materia, ai quali la legislazione regionale è chiamata ad adeguarsi, assumendo dunque anche i connotati di normativa interposta, v. le sentenze nn. 14/2012, 108/2005 e 282/2000.
Massima n. 38100
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata con riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., in relazione all'art. 22 della legge n. 394 del 1991, (Legge quadro sulle aree protette) - dell'art. 3, comma 1, lett. e ), della legge della Regione siciliana 6 maggio 1981, n. 98 che attribuisce alle «tre principali associazioni dei comuni» il potere di designare «tre esperti» come componenti di un organo eminentemente tecnico-professionale, quale è il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, competente in tema di istituzione delle singole aree protette regionali. La predetta disposizione denunciata, infatti, assicura, sia pure in una forma variamente indiretta, un livello partecipativo minimo anche degli enti locali conforme o non incompatibile con i princìpi contenuti nella richiamata legislazione dello Stato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 6, comma 1, e 28, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana 6 maggio 1981, n. 98 (Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali), nella parte in cui stabiliscono forme di partecipazione degli enti locali nel procedimento istitutivo delle aree naturali protette regionali diverse da quelle previste dall'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera e), della legge della Regione siciliana 6 maggio 1981, n. 98 (Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali), sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2014.
F.to:
Sabino CASSESE, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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