Corte costituzionale
Sentenza n. 211/2014
Corte cost., sent. 18 luglio 2014, n. 211
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 211/2014
- Data di deposito
- 18 luglio 2014
- Data di decisione
- 9 luglio 2014
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- CASSESE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:211
Norme oggetto del giudizio
- art. 43, legge della Regione Abruzzo n. 6 del 8 febbraio 2005
- art. 1, comma 2, legge della Regione Abruzzo n. 16 del 21 novembre 2008
- art. 1, comma 2, bis, legge della Regione Abruzzo n. 118 del 13 ottobre 1998
Parametri
Massime
Massima n. 38098
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma secondo, lett. l ), Cost., l'art. 43 della legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6 (come sostituito dall'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2008), nella parte in cui - introducendo il comma 2- bis nell'art. 1 della legge regionale n. 118 del 1998 - disciplina la retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti regionali, allineandone l'ammontare a quello percepito dai dipendenti che, provenendo da altre amministrazioni, sono transitati nei ruoli regionali. Infatti, a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici, tra cui, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono ricompresi anche i dipendenti delle Regioni, compete unicamente al legislatore statale, rientrando nella materia «ordinamento civile». - Sul thema decidendum del giudizio di costituzionalità, quale definito dal giudice a quo nell'ordinanza di rimessione, v. le citate sentenze nn. 310/2013 e 184/2011, nonché la citata ordinanza n. 298/2011. - Sui principi fissati dalla legge statale in materia di rapporto di pubblico impiego, quali tipici limiti di diritto privato, nonché sulla disciplina del trattamento economico dei dipendenti pubblici, rientrante nella materia dell'«ordinamento civile» riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, v. le citate sentenze nn. 61/2014, 286/2013, 225/2013, 290/2012, 215/2012, 339/2011, 77/2011, 332/2010, 151/2010 e 189/2007. - Per l'accoglimento di analoghe questioni, v. le citate sentenze nn. 290/2012, 77/2011, 7/2011, 332/2010, 151/2010; per la non fondatezza di questioni sollevate da talune Regioni avverso disposizioni statali che disciplinavano aspetti del trattamento retributivo dei dipendenti pubblici, v. le citate sentenze nn. 61/2014, 22572013, 215/2012. - Sulla soppressione operata dal legislatore statale di analogo istituto previsto in favore di determinate categorie di lavoratori, v. le citate sentenza nn. 6/1994 e 379/1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 43 della legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2005), come sostituito dall'art. 1, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 21 novembre 2008, n. 16 (Provvedimenti urgenti e indifferibili), nella parte in cui introduce il comma 2-bis nell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 13 ottobre 1998, n. 118 (Riconoscimento agli effetti economici della anzianità di servizio prestato presso lo Stato, Enti Pubblici, Enti Locali e Regioni, nei confronti del personale inquadrato nel ruolo regionale a seguito di pubblici concorsi ed estensione dei benefici previsti dalla L. n. 144 del 1989 al personale ex L. n. 285 del 1977).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2014.
F.to:
Sabino CASSESE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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