Corte costituzionale

Sentenza n. 203/2014

Corte cost., sent. 16 luglio 2014, n. 203

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
203/2014
Data di deposito
16 luglio 2014
Data di decisione
9 luglio 2014
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
CASSESE
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:203

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 1, lett. g), legge n. 421 del 23 ottobre 1992
  • art. 2, comma 3, lett. b), decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992

Parametri

Massime

Massima n. 38083

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lett. g ), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dell'art. 2, comma 3, lett. b ), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., che nell'introdurre il criterio direttivo della «graduale elevazione da quindici a venti anni del requisito di assicurazione e contribuzione per il diritto a pensione dei lavoratori dipendenti ed autonomi», ha contestualmente previsto di escludere, dalla applicazione del nuovo regime i «soggetti che per un periodo non inferiore a dieci anni solari siano assicurati in relazione a rapporti di lavoro a tempo determinato inferiore a cinquantadue settimane per anno solare, purché risultino assicurati da almeno venticinque anni». L'individuazione dei presupposti per il conseguimento dei trattamenti di quiescenza, al pari della determinazione della misura delle prestazioni o delle correlative variazioni, rientra nel novero delle scelte riservate al legislatore, attraverso un bilanciamento dei valori contrapposti, che tenga conto accanto alle esigenze di vita dei beneficiari anche delle concrete disponibilità finanziarie e delle esigenze di bilancio con il limite della ragionevolezza. Nel caso di specie i lavoratori a tempo determinato, con rapporti che non coprono l'intero anno solare, hanno innegabili connotati di peculiare debolezza, che non ricorrono identicamente nella situazione di lavoratori che - ancorché in concreto impiegati per periodi inferiori alle cinquantadue settimane dell'anno solare - siano, però, comunque assistiti da un rapporto a tempo indeterminato. Pertanto, la scelta legislativa non presenta alcun profilo di irragionevolezza. - In tema di trattamento di quiescenza e di scelte riservate al legislatore con bilanciamento dei valori contrapposti, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze n. 316/2010, n. 30/2004 e ordinanza n. 256/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera g), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) e dell'art. 2, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2014.

F.to:

Sabino CASSESE, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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