Corte costituzionale
Sentenza n. 203/2014
Corte cost., sent. 16 luglio 2014, n. 203
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 203/2014
- Data di deposito
- 16 luglio 2014
- Data di decisione
- 9 luglio 2014
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- CASSESE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:203
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, lett. g), legge n. 421 del 23 ottobre 1992
- art. 2, comma 3, lett. b), decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992
Parametri
Massime
Massima n. 38083
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lett. g ), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dell'art. 2, comma 3, lett. b ), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., che nell'introdurre il criterio direttivo della «graduale elevazione da quindici a venti anni del requisito di assicurazione e contribuzione per il diritto a pensione dei lavoratori dipendenti ed autonomi», ha contestualmente previsto di escludere, dalla applicazione del nuovo regime i «soggetti che per un periodo non inferiore a dieci anni solari siano assicurati in relazione a rapporti di lavoro a tempo determinato inferiore a cinquantadue settimane per anno solare, purché risultino assicurati da almeno venticinque anni». L'individuazione dei presupposti per il conseguimento dei trattamenti di quiescenza, al pari della determinazione della misura delle prestazioni o delle correlative variazioni, rientra nel novero delle scelte riservate al legislatore, attraverso un bilanciamento dei valori contrapposti, che tenga conto accanto alle esigenze di vita dei beneficiari anche delle concrete disponibilità finanziarie e delle esigenze di bilancio con il limite della ragionevolezza. Nel caso di specie i lavoratori a tempo determinato, con rapporti che non coprono l'intero anno solare, hanno innegabili connotati di peculiare debolezza, che non ricorrono identicamente nella situazione di lavoratori che - ancorché in concreto impiegati per periodi inferiori alle cinquantadue settimane dell'anno solare - siano, però, comunque assistiti da un rapporto a tempo indeterminato. Pertanto, la scelta legislativa non presenta alcun profilo di irragionevolezza. - In tema di trattamento di quiescenza e di scelte riservate al legislatore con bilanciamento dei valori contrapposti, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze n. 316/2010, n. 30/2004 e ordinanza n. 256/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera g), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) e dell'art. 2, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2014.
F.to:
Sabino CASSESE, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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