Corte costituzionale
Sentenza n. 2/2014
Corte cost., sent. 13 gennaio 2014, n. 2
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 2/2014
- Data di deposito
- 13 gennaio 2014
- Data di decisione
- 13 gennaio 2014
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:2
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, nella parte in cui inserisce, legge della Regione Toscana n. 64 del 24 novembre 2012
- art. 82, comma 1, bis, legge della Regione Toscana n. 65 del 29 dicembre 2010
Parametri
Massime
Massima n. 37587
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., l'art. 2 della legge della Regione Toscana 24 novembre 2012, n. 64, nella parte in cui, inserendo il comma 1- bis nell'art. 82 della legge regionale n. 65 del 2010, stabilisce la possibilità, per gli enti locali, di reiterare la proroga dei contratti dei gestori dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma, senza l'indicazione di un termine finale di cessazione dei medesimi. Infatti, poiché è solo con l'affidamento dei servizi pubblici locali mediante procedura concorsuale che si viene ad operare una effettiva apertura di tale settore e a garantire il superamento di assetti monopolistici, la norma in esame opera una distorsione nel concetto di concorrenza, ponendosi in contrasto con i principi generali stabiliti dalla legislazione statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza. (Restano assorbite le censure sollevate nei confronti del medesimo art. 2 in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost.) - Nel senso che la normativa regionale in materia di proroga delle precedenti concessioni relative al trasporto pubblico locale, senza limiti di tempo, non è riconducibile alla competenza legislativa residuale, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., bensì alla competenza esclusiva statale in materia di "tutela della concorrenza", tenuto conto della sua incidenza sul mercato, v. le citate sentenze nn. 46/2013 e 222/2005. - Nel senso che le materie di competenza esclusiva e nel contempo "trasversali" dello Stato, come la tutela della concorrenza di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost. - stante il loro carattere finalistico - «possono influire su altre materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni fino ad incidere sulla totalità degli ambiti materiali entro i quali si applicano», v. le citate sentenze nn. 291/2012, 18/2012, 150/2011, 288/2010, 430/2007, 401/2007, 67/2007 e 80/2006. - Nel senso che la disciplina delle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è da ricondurre alla materia della tutela della concorrenza, di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., tenuto conto della sua diretta incidenza sul mercato e perché strettamente funzionale alla gestione unitaria del servizio, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 46/2013, 62/2012, 32/2012, 339/2011, 320/2011, 187/2011, 128/2011 e 325/2010. - Per l'affermazione che il rinnovo o la proroga automatica delle concessioni viola l'art. 117, primo comma, Cost., per il contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza, determinando altresì una disparità di trattamento tra operatori economici, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., v. la citata sentenza n. 173/2013. - Per l'illegittimità costituzionale di disposizioni regionali, che prevedono la possibilità di proroghe automatiche di contratti di trasporto pubblico locale, ovvero il mantenimento di affidamenti preesistenti in capo agli stessi concessionari di servizi di trasporto pubblico locale oltre il termine ultimo previsto dal legislatore statale per il passaggio al nuovo sistema di affidamento di tali servizi tramite procedure concorsuali, v. le citate sentenze nn. 123/2011 e 80/2011. - Per l'affermazione che la disciplina delle procedure di gara, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi costituzionali di trasparenza e di parità di trattamento, posto che la gara pubblica costituisce uno strumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza, v. le citate sentenze nn. 339/2011, 1/2008 e 401/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Toscana 24 novembre 2012, n. 64 (Modifiche alla l.r. 69/2008, alla l.r. 65/2010, alla l.r. 66/2011, alla l.r. 68/2011 e alla l. r. 21/2012), nella parte in cui inserisce il comma 1-bis nell'articolo 82 della legge della Regione Toscana 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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