Corte costituzionale
Sentenza n. 188/2014
Corte cost., sent. 2 luglio 2014, n. 188
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 188/2014
- Data di deposito
- 2 luglio 2014
- Data di decisione
- 23 giugno 2014
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- CASSESE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:188
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 2, legge provincia Bolzano n. 18 del 11 ottobre 2012
Parametri
- art. 119, comma 6, Costituzione
- art. 3, comma 16, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
Massime
Massima n. 38055
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 119, sesto comma, Cost., l'art. 10, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 ottobre 2012, n. 18, che consente all'assessore provinciale alle finanze di avvalersi di altri istituti di credito, diversi dal tesoriere unico, per l'assunzione di anticipazioni di cassa, in misura illimitata e da contabilizzarsi nelle partite di giro. Il valore costituzionalmente protetto del divieto di indebitamento per spese diverse dagli investimenti - che trova espressa enunciazione nel predetto parametro, ma viene declinato, in modo assolutamente coerente ed integrato secondo esigenze meritevoli di disciplina uniforme, attraverso altre disposizioni costituzionali, quali gli artt. 81 e 117, commi secondo, lett. l ), e terzo, Cost. - ha consistenza di clausola generale in grado di colpire direttamente (indipendentemente dall'esistenza di norme applicative nella pertinente legislazione di settore) tutti gli enunciati normativi che vi si pongono in contrasto. Premesso che i concetti di indebitamento e di investimento devono essere univoci sull'intero territorio nazionale e per questo motivo la loro emanazione è di competenza dello Stato, la norma impugnata viola l'invocato principio perché: a) prevede una competenza a determinare e quantificare l'anticipazione secondo la mera discrezione dell'assessore alle finanze con assenza di qualsiasi limite; b) estende la possibilità di approvvigionamento finanziario ad altri istituti di credito; c) prevede l'allocazione delle anticipazioni di cassa in partite di giro, sottraendone la corretta rappresentazione economica e contabile ai fini della verifica del rispetto dei limiti consentiti per tali categorie di operazioni. La Provincia di Bolzano non solo ha omesso ogni riferimento alla disciplina nazionale di settore attinente alle anticipazioni di cassa, ma ha adottato una normativa che collide direttamente con l'art. 119, sesto comma, Cost. per la sua contrarietà alle regole della breve durata, della limitazione quantitativa e dell'inutilizzabilità delle anticipazioni ai fini della copertura della spesa (art. 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003). In generale, l'anticipazione di cassa è negozio caratterizzato da una causa giuridica nella quale si combinano la funzione di finanziamento con quella di razionalizzazione dello sfasamento temporale tra flussi di spesa e di entrata, attraverso un rapporto di finanziamento a breve termine tra ente pubblico e tesoriere; nel caso di specie, il carattere di finanziamento a breve termine ascrive l'anticipazione di cassa alla categoria dell'indebitamento mentre l'altra funzione è di fatto assente. Le anticipazioni in questione non risultano finalizzate a finanziare investimenti e costituiscono forme illegittime di indebitamento. - Sull'inidoneità di un mero lapsus calami , nell'indicazione della norma censurata, a precludere l'identificazione della questione e a pregiudicare il diritto di difesa della parte resistente, v. le citate sentenze nn. 67/2011, 447/2006 e 224/2004. - Sulla cosiddetta "regola aurea" del divieto di indebitamento per spese diverse dagli investimenti, enunciata dall'art. 119, sesto comma, Cost., v. la citata sentenza n. 425/2004. - Sulla immediata precettività dei parametri costituzionali inerenti agli equilibri di bilancio ed alla sana gestione finanziaria, v. la citata sentenza n. 70/2012. - Nel senso che l'autoqualificazione legislativa non ha carattere precettivo e vincolante, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 164/2012.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 ottobre 2012, n. 18 (Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l'esercizio finanziario 2011 e altre disposizioni).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2014.
F.to:
Sabino CASSESE, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 luglio 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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